Domanda
Un'agenzia emette una polizza "provvisoria" nel ramo cauzioni a dicembre 2010 per la partecipazione di un proprio cliente ad una gara d'appalto che si terrà a gennaio 2011. Il cliente si reca in agenzia per prendere e pagare la polizza solo due giorni prima della gara. L'intermediario incassa la polizza con il programma gestionale della compagnia ed il relativo premio verrà rimesso alla scadenza successiva. La polizza non viene "incassata" al momento dell'emissione perché il cliente potrebbe decidere di non partecipare alla gara e, quindi, il premio dovrebbe essere annullato. Le provvigioni dell'agente sono da considerare di competenza del 2010 o del 2011? In effetti il titolo ha come data di emissione il 2010 ma la sua copertura viene comunicata alla compagnia solo al momento del pagamento da parte del cliente

Risposta
Si premette che il caso prospettato non è stato affrontato dall'amministrazione finanziaria, per cui, per dare una risposta allo stesso occorre partire dai principi generali che disciplinano la tassazione delle provvigioni degli agenti assicurativi.
A tale proposito, va ricordato che lo svolgimento dell'attività di agente di assicurazione avviene nell'esercizio d'impresa e, quindi, sono applicabili le regole fiscali fissate a tale proposito (artt. 55 e seguenti del TUIR).
Va anche detto che, ai fini civilistici, l'art. 1748 del codice civile fissa un intervallo temporale all'interno del quale la provvigione diviene certa ed oggettivamente quantificabile.
Più precisamente, la norma detta alcuni principi al fine di individuare quando ed in che misura matura il diritto alla provvigione.
In sintesi, valgono le seguenti regole:
- se il contratto di agenzia, stipulato tra casa mandante ed agente, non deroga al principio generale, la provvigione concorre a formare il reddito dell'esercizio in cui la prestazione è stata ultimata, ovvero quando la casa mandante ha effettuato la prestazione o avrebbe dovuto adempiere. Quindi, in tal caso, fa fede l'esecuzione del servizio al cliente e non l'avvenuto pagamento della fornitura;
- se il contratto di agenzia individua differenti tempi e modi di liquidazione delle provvigioni, che comunque non possono superare il momento di esecuzione della controprestazione da parte del cliente, la provvigione concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui si verifica tale condizione (ad es. al momento in cui il cliente paga la fornitura).
Pertanto, le clausole contrattuali adottate acquistano rilevanza per l'esercizio di competenza delle provvigioni.
Va anche ricordato che l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 8 agosto 2005, n. 115/E, ha chiarito che ai fini della corretta individuazione dell'esercizio di competenza delle provvigioni dell'agente, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 109, comma 2, lettera b), TUIR (in base a cui i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate) le provvigioni concorrono alla formazione del reddito imponibile dell'agente nel periodo d'imposta in cui il preponente e il terzo-cliente stipulano il contratto promosso dall'agente, non rilevando ai fini della competenza il momento in cui la provvigione diventa esigibile in forza delle clausole contrattuali.
In definitiva, le provvigioni che spettano all'agente in base al contratto di agenzia concorrono a formare il reddito del periodo di imposta di competenza, indipendentemente dal momento effettivo del pagamento da parte del cliente.
Le norme fiscali, quindi, individuano il momento di ultimazione della prestazione e di tassazione della provvigione, nella data di stipula del contratto (c.d. contratto "procurato" dall'agente).
Applicando tali regole al caso prospettato, si dovrebbe concludere che le provvigioni siano di competenza dell'anno in cui è stato concluso il contratto che, da quanto sopra riportato, sembra di capire sia il 2010.


Fonte: IPSOA

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