Gli effetti dell’accertamento con adesione non vengono meno se il contribuente versa l’importo dovuto con qualche giorno di ritardo (nello specifico si trattava di un ritardo di 2 giorni). Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6905 depositata il 25 marzo scorso.
Secondo i giudici di legittimità, il lieve ritardo mantiene comunque l’interesse attuale e concreto dell’Amministrazione al perfezionamento dell’adesione in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.

E’ stato quindi rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che sosteneva il venir meno degli effetti dell’adesione basandosi sull’assunto che gli articoli 8 e 9, D.Lgs. n. 218/1997 scandiscono chiaramente gli elementi e la procedura per il perfezionamento del concordato, sicché: il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine di 20 giorni; la corresponsione degli interessi è prevista solo per le rate successive; va esclusa la possibilità di sanatoria circa il ritardo.

Invece, i giudici della Suprema Corte, confermando la sentenza di merito, hanno ritenuto che il lieve ritardo di per sé non è sufficiente a decretare l’illegittimità dell’istituto, come pure la mancanza della data di stipulazione dell’atto di adesione e la mancata contestazione dall’amministrazione.

(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 25/03/2011, n. 6905)


Fonte: IPSOA

0 commenti:

 
Top