Rientrano nella giurisdizione tributaria le controversie concernenti il diniego di rateizzazione di un debito avente natura tributaria.
Con l’ordinanza n. 5928 del 14 marzo, le sezioni unite della Corte di cassazione tornano a pronunciarsi sull’oggetto della giurisdizione tributaria (articolo 2 del Dlgs 546/1992) secondo cui “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati (…). Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento…”.

Con la pronuncia in commento, la Suprema corte ribadisce il principio secondo cui la giurisdizione tributaria si estende a qualunque controversia in materia di imposte e tasse che non attenga al momento della esecuzione in senso stretto o alla restituzione di somme per le quali non residui più alcuna questione sull’an, il quantum o le modalità di esecuzione del rimborso. Sulla base del predetto principio, la Corte di cassazione, a seguito di ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ha pertanto chiarito che anche le controversie concernenti il diniego alla rateazione del carico fiscale rientrano nella giurisdizione tributaria.

L’interpretazione della Corte si fonda sulla natura giuridica dell’istituto della “rateazione” disciplinato nell’ordinamento tributario dall’articolo 19 del Dpr 602/1973, secondo cui “L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo”.

Secondo la Suprema corte, il provvedimento di rateazione ha natura di “agevolazione fiscale”, soggetta a decadenza come ogni altra, in caso di inadempimento alle regole che ne disciplinano la concessione. Come è noto, infatti, la disciplina in materia di rateazione prevede espressamente, tra l’altro, che il debitore decade automaticamente dal beneficio in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate (articolo 19, comma 3, del Dpr 602/1973).

La Cassazione, quindi, sostiene che la domanda di rateizzazione di un debito avente natura tributaria implica “una questione sulla spettanza o meno di un’agevolazione attinente alla fase della riscossione precedente a quella dell’esecuzione vera e propria”, l’unica che la disposizione prevista dall’articolo 2 del Dlgs 546/1992, escluda dalla giurisdizione tributaria, allorché si tratti di controversie concernenti tributi di ogni genere e specie, comunque denominati.

In ultimo, per fugare ogni dubbio sulla sussistenza della giurisdizione tributaria in materia di controversie concernenti il rigetto dell’istanza di rateazione di un debito avente natura tributaria, la Corte di cassazione ribadisce che “a prescindere dal concetto di “agevolazione”, è fuor di dubbio che la controversia avverso il diniego di rateazione riguarda la fase della riscossione (e non dell’esecuzione) del tributo, concernendo in particolare una “modalità” di riscossione che la legge predispone per l’ipotesi di contribuenti che si trovino in determinate condizioni economicamente sensibili”.


Fonte: Agenzia Entrate

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