Per la verifica del rispetto del limite di 500 euro previsto nella specifica ipotesi di esclusione della dichiarazione per chi ha solo redditi di terreni e fabbricati, il reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze deve essere sempre incluso nei redditi dei fabbricati, in quanto esso costituisce a tutti gli effetti un reddito di natura fondiaria. L’importante precisazione è contenuta nella risoluzione 25 marzo 2011, n. 35/E con la quale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi sorti in merito all’interpretazione delle nuove tabelle esemplificative introdotte nelle istruzioni al modello 730 di quest’anno.

Pertanto, se un contribuente possiede un terreno con reddito imponibile di 450 euro ed un immobile adibito ad abitazione principale con reddito imponibile pari a 800 euro, è obbligato a presentare la dichiarazione.

Infatti, in tale ipotesi il reddito complessivo, pur risultando formato esclusivamente da redditi fondiari, ammonta a 1.250 euro (valore superiore al limite di esclusione pari a 500 euro).

Ovviamente, l’imposta dovuta sarà calcolata soltanto sul reddito del terreno, pari a 450 euro, in quanto per l’abitazione principale e sue pertinenze spetta una deduzione corrispondente all’ammontare del relativo reddito (pari a 800 euro).

(Risoluzione Agenzia delle Entrate 25/03/2011, n. 35/E)


Fonte: IPSOA

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