Approda nella Gazzetta Ufficiale europea il regolamento di esecuzione n. 282/2011, di "rifusione" del regolamento n. 1777/2005 recante disposizioni di applicazione della direttiva n. 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.
Il regolamento n. 1777/2005 (pubblicato sulla G.U.U.E. L 288 del 29 ottobre 2005 e ora abrogato per effetto del regolamento n. 282/2011/UE) ha svolto una funzione di natura prettamente interpretativa della VI Direttiva IVA. Poiché alcune disposizioni legislative in materia di IVA comunitaria sono interpretate in modo non uniforme nei singoli Stati membri (con conseguente disomogeneità di applicazione della normativa), il Legislatore comunitario ha ritenuto opportuno fissare le linee interpretative idonee ad eliminare le difformità riscontrate.

L’obiettivo del regolamento oggi in G.U.U.E. è quello di garantire l’applicazione uniforme dell’attuale sistema dell’IVA attraverso disposizioni di esecuzione della direttiva n. 2006/112/CE, in particolare in materia di soggetti passivi, cessioni di beni e prestazioni di servizi e luogo delle operazioni imponibili. Il regolamento – che si applica, in linea generale (fatte salve alcune specifiche disposizioni) a decorrere dal 1° luglio 2011 - fissa pertanto i criteri interpretativi di riferimento per le prestazioni di servizi e con riguardo al luogo in cui le stesse devono considerarsi effettuate.

Ad esempio, il montaggio di parti componenti di un macchinario, fornite dal committente, è da considerarsi quale prestazione di servizi: ad eccezione del caso in cui le componenti montate diventino parte integrante di beni immobili, il luogo della prestazione di servizi è determinato ai sensi dell’art. 54 della direttiva IVA.

Quanto alla territorialità dei servizi di traduzione di testi, il regolamento precisa che gli stessi rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 44 e 45 della Direttiva IVA; fatto salvo quanto disposto dall’art. 41 del regolamento, secondo il quale le prestazioni di servizi di traduzione di testi a una persona che non è soggetto passivo stabilita al di fuori della Comunità rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 59, comma 1, lettera c), della direttiva n. 2006/112/CE.

Quanto ai servizi prestati tramite mezzi elettronici (cd. “e-commerce”), disciplinati all’art. 7 del regolamento rifuso, vengono definiti quali “ servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione”.

Il regolamento n. 282/2011 contiene anche la definizione di stabile organizzazione ai fini IVA: la stabile organizzazione è individuata in qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica, che sia caratterizzata da requisiti quali un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici.

(Regolamento Consiglio delle Comunità Europee 15/03/2011, n. 282/2011)


Fonte: IPSOA

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