A seguito dell'avvio della procedura d'infrazione l'Italia recepisce la direttiva 2008/112/CE recante modifiche a precedenti direttive per adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura ed all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Il recepimento della direttiva segue il parere motivato adottato dalla Commissione Europea il 28 ottobre 2008 nel contesto della procedura di infrazione n. 2010/0366 ex art. 258 del TFUE, relativa al mancato recepimento della direttiva 112/2008/CE, il cui termine e' scaduto il 2 gennaio 2011.

Pertanto l'Italia ha recepito con urgenza le modifiche apportate dalla direttiva 112/2008/CE alle direttive del Consiglio 76/768/CEE, 1999/13/CE e alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE.

La realizzazione, sul territorio, di sperimentazione animali relative a ingredienti o combinazioni di ingredienti allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente legge, dalla data in cui dette sperimentazioni vanno sostituite da uno o piu' metodi alternativi convalidati che figurano nel regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (BEACH).

E' vietato l'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene sulle cellule germinali o tossiche per la riproduzione, di categoria 1A, 1B e 2, ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Una sostanza classificata nella categoria 2 puo' essere utilizzata nei cosmetici se e' stata sottoposta alla valutazione del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) e dichiarata accettabile per l'utilizzo nei prodotto cosmetici.

Le informazioni quantitative che devono essere messe a disposizione del pubblico sono limitate alle sostanze che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008:

1) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

2) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilita' o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

3) classe di pericolo 4.1;

4) classe di pericolo 5.1..


Fonte: IPSOA

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