La preclusione non opera nel caso di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo non ancora scaduti al momento del versamento, quindi la compensazione è ancora possibile entro 60 giorni dalla notifica della cartella; inoltre, non opera neanche in presenza di ruoli per i quali sia in atto concessa una sospensione. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate che, con la circolare 11 marzo 2011, n. 13/E, interviene sulle nuove norme in materia di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro.
L’art. 31, comma 1, D.L. n. 78/2010 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un divieto di compensazione, ai sensi dell’art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997, dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione del divieto.

A fronte del descritto divieto di compensazione, lo stesso art. 31 ha introdotto la possibilità, sempre a partire dal 1° gennaio 2011, del pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, demandando di stabilire le relative modalità ad un successivo decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, che è stato emanato il 10 febbraio 2011.

Con le nuove istruzioni, in parte già anticipate con la circolare n. 4/E/2011, l’Agenzia delle Entrate chiarisce i seguenti aspetti:
•tra le imposte che impediscono la compensazione rientrano anche l’IRAP e le addizionali ai tributi diretti;
•rientrano tra i debiti d’imposta iscritti a ruolo anche quelli per le ritenute alla fonte relative alla stessa tipologia di imposte soggette alla limitazione;
•sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta;
•per quanto riguarda gli importi accessori a cui fa riferimento la norma, per tali devono intendersi, oltre che sanzioni e interessi, gli aggi, gli interessi di mora e le altre spese collegate al ruolo, quali quelle di notifica o quelle relative alle procedure esecutive sostenute dall’agente della riscossione e, in generale, tutte le spese rimborsabili all’agente della riscossione;
•la preclusione alla compensazione vale non soltanto per le cartelle di pagamento notificate successivamente al 1° gennaio 2011 per le quali sia scaduto il termine di pagamento, ma anche per le cartelle notificate in precedenza e, quindi, per tutte quelle il cui termine di pagamento sia già scaduto, anche se anteriormente al 1° gennaio 2011, indipendentemente dalla data di notifica;
•l’eventuale compensazione eseguita in violazione del divieto non è immediatamente sanzionabile nel caso di pendenza di ricorso, ma lo sarà solo eventualmente a seguito della definizione della controversia;
•la preclusione non opera nel caso di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo non ancora scaduti al momento del versamento, quindi la compensazione è ancora possibile entro 60 giorni dalla notifica della cartella; inoltre, non opera neanche in presenza di ruoli per i quali sia in atto concessa una sospensione;
•in presenza di debiti per i quali è stata concessa la rateazione, ed in caso di mancato pagamento di una rata alla scadenza prevista, vale quanto segue: a) se il mancato pagamento alla scadenza riguarda una sola rata, il piano di rateazione è ancora in essere, secondo quanto previsto dall’art. 19, D.P.R. n. 602/1973, e, quindi, esclusivamente la rata scaduta andrà computata, al fine del raggiungimento del limite di 1.500 euro, tra l’ammontare complessivo dei debiti iscritti a ruolo il cui termine di pagamento è scaduto; b) nel caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione e l’intero importo iscritto a ruolo è immediatamente riscuotibile, sempre secondo il citato art. 19, e, quindi, la preclusione riguarda l’importo complessivo del debito residuo non pagato;
•in caso di procedure concorsuali, la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti del fallito, scaduti e non pagati, ma maturati in data antecedente all’apertura della procedura concorsuale, non è causa ostativa alla compensazione tra i crediti e i debiti erariali formatisi, invece, nel corso della procedura stessa;
•il limite di 1.500 euro previsto dalla norma deve intendersi come un limite assoluto e, quindi, nel caso in cui il contribuente abbia crediti erariali di importo superiore a quello iscritto a ruolo, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto;
•nel caso di più cartelle, per importi e per scadenze diverse, per determinare il limite di 1.500 euro occorre verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell’effettuazione del versamento;
•la preclusione alla compensazione ha rilievo con riferimento ai singoli versamenti in compensazione; pertanto, la permanenza di un debito superiore ai 1.500 euro in occasione di un successivo versamento vale comunque ai fini della preclusione stessa;
•anche le compensazioni finalizzate all’estinzione del debito scaduto sono sottoposte ai controlli preventivi sull’utilizzo del credito IVA di cui al D.L. n. 78/2009, qualora emerga un credito d’imposta compensabile superiore a 10.000 o a 15.000 euro;
•il divieto riguarda esclusivamente l’ipotesi sopra descritta di c.d. compensazione orizzontale o esterna che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24, mentre resta esclusa dal divieto la c.d. compensazione verticale o interna che interviene nell’ambito dello stesso tributo (ad esempio quella IVA con IVA o acconti IRES con saldi IRES a credito) e ciò anche nel caso venga esposta nel modello F24;
•la sanzione è misurata sull’intero importo del debito, ma trova un limite nell’ammontare compensato; nel caso di importo compensato inferiore alla metà del debito, invece, la sanzione corrisponde all’ammontare compensato;
•non sono sanzionabili eventuali compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro nel periodo anteriore alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 10 febbraio 2011, a condizione che l’utilizzo dei crediti in compensazione non abbia intaccato quelli destinati al pagamento dei predetti ruoli.


Fonte: IPSOA

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