La sentenza consente di soffermarsi sul problema della corretta qualificazione della condotta consistente nella mancata restituzione di un bene che l'imputato si e' fatto consegnare dal legittimo proprietario, prospettando l'esigenza di un uso meramente temporaneo dello stesso. Per intendersi, il caso e' tipicamente quello del soggetto che, chiesto in prestito il telefonino per effettuare una telefonata urgente, si rifiuti poi di riconsegnarlo al proprietario.
La sentenza 23/2/2011, n. 6937 consente di soffermarsi sul problema della corretta qualificazione della condotta consistente nella mancata restituzione di un bene che l’imputato si è fatto consegnare dal legittimo proprietario, prospettando l’esigenza di un uso meramente temporaneo dello stesso.

Per intendersi, il caso è tipicamente quello del soggetto che, chiesto in prestito il telefonino per effettuare una telefonata urgente, si rifiuti poi di riconsegnarlo al proprietario.

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione chiarisce che una tale condotta integra il reato di furto e non quello di appropriazione indebita. Il reato di appropriazione indebita di cui all’art. 646 c.p. presuppone che l’autore del fatto abbia già il possesso del bene e, secondo la Corte, di possesso non può certo parlarsi nel caso di chi detenga il telefonino altrui allo scopo di fare una telefonata alla presenza del legittimo proprietario dello stesso.

Aderendo all’opinione assolutamente dominante in giurisprudenza ed in dottrina, la Corte ritiene infatti che nell’ambito del diritto penale il concetto di “possesso” non debba essere assunto secondo la nozione civilistica, ma in un senso più ampio, comprensivo della detenzione del bene a qualsiasi titolo, che si esplichi però al di fuori della diretta vigilanza del possessore: il possesso in senso penalistico implica cioè un’autonoma disponibilità del bene da parte del suo detentore.

Partendo da tale presupposto, risulta evidente come, nel caso di specie, il detentore del telefonino, avendo solo una relazione materiale con il bene, priva di un’autonoma signoria sullo stesso, non ne abbia il possesso.

Esclusa la configurabilità del reato di appropriazione indebita, la Cassazione ha ritenuto la sussistenza, nel caso di specie, del reato di furto. Se l’esclusione dell’appropriazione indebita in questi casi pare del tutto incontrovertibile, non altrettanto pacifica è la qualificazione del fatto come furto.

Si consideri, infatti, la sentenza della Cassazione 14.2.2006 n. 16315, CED 234425 che, affrontando un caso analogo a quello oggetto della sentenza ora in esame – si trattava di un soggetto che, fingendo di dover telefonare alla madre malata, si era fatto consegnare il telefonino rifiutandosi poi di restituirlo - ha ritenuto la sussistenza del reato di truffa.

Premesso che il furto si caratterizza per lo spossessamento del bene invito domino e la truffa invece per il trasferimento della cosa con il consenso del soggetto passivo viziato da errore, la Corte ha ritenuto che nel caso di specie la detenzione del bene non fosse venuta meno per effetto di una “sottrazione” della materiale disponibilità del legittimo detentore, bensì per effetto di una consegna determinata da un raggiro: secondo la Corte, dunque, la condotta posta in essere dall'imputato rientrava perfettamente nello schema descrittivo tipico della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 640 c.p.

Tale soluzione è stata poi, più persuasivamente, sconfessata in successive decisioni della stessa Corte. Così ad esempio nella sentenza 17.6.2008 n. 36905, CED 241588 la Corte ha ritenuto sussistente la sottrazione , e dunque il furto, nel caso di un soggetto che, adducendo un pretesto implicante l’intesa di un’immediata restituzione, si era fatto consegnare un anello di brillanti ed un telefonino ed era poi partito d’improvviso con la propria auto.

Secondo il ragionamento della Corte, il soggetto passivo in casi come questi si priverebbe materialmente del bene in via del tutto provvisoria e senza la volontà di spossessarsene, ma mantenendo anzi con la propria presenza il controllo su di esso: un controllo vanificato solo dall’improvviso dileguarsi dell’autore del reato, dal quale deriverebbe appunto lo spossessamento invito domino che è proprio del reato di furto.

Similmente, nella sentenza 21.1.2009 n. 3710, CED 242678, relativa ad un soggetto che, manifestando interesse all’acquisto di una motocicletta, richieda alla vittima di provarla dandosi poi repentinamente alla fuga a bordo della stessa, la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente uno spossessamento invito domino ed ha quindi ritenuto sussistente il reato di furto.

(Sentenza Cassazione penale 23/02/2011, n. 6937)


Fonte: IPSOA

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