In data 9 marzo 2011, il Comitato Affari Fiscali dell’OCSE ha lanciato il nuovo progetto sugli aspetti amministrativi del transfer pricing. L’obiettivo è di creare e garantire il giusto equilibrio tra sviluppo di sofisticate linee guida per le transazioni più complesse ed uso efficiente, da parte dei contribuenti, delle risorse necessarie per migliorare i processi di compliance e di applicazione delle disposizioni.
Transfer pricing: recenti sviluppi a livello OCSE

La determinazione dei prezzi di trasferimento intercompany rappresenta un tema di fondamentale importanza nel dibattito fiscale internazionale.

In data 22 luglio 2010, è stato pubblicato il documento OCSE “2010 Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments” il quale contiene le linee guida per l’attribuzione del reddito alla stabile organizzazione ai sensi dell’art. 7 del Modello OCSE.

Contemporaneamente, è stata adottata la versione 2010 del Modello OCSE di Convenzione fiscale, la quale riscrive l’art. 7 secondo cui, nel determinare il reddito at arm’s length da attribuire alla stabile organizzazione, bisogna tenere conto delle “functions performed, assets used and risks assumed by the enterprise through the permanent establishment and through the other parts of the enterprise”.

Il reddito imputabile alla stabile organizzazione è quello che quest’ultima “might be expected to make if it were a separate and independent enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions”.

Il Rapporto precisa che la determinazione del reddito della stabile organizzazione implica il calcolo dei profitti (o delle perdite) derivanti da tutte le attività, incluse le transazioni con parti indipendenti, le transazioni con parti correlate e i “dealings” con le altre parti dell’impresa (cd. “functionally separate entity approach”).

Il 2 luglio 2010, l'OCSE ha annunciato l’avvio di un progetto finalizzato ad aggiornare i Capitoli VI (“Osservazioni specifiche relative ai beni immateriali”) e VIII (“Cost Contribution Arrangements”) delle Transfer Pricing Guidelines del 1995.

Il Capitolo VI delle Guidelines riguarda, in particolare, la determinazione dell'arm's length principle per le transazioni che hanno ad oggetto beni immateriali. Il termine “bene immateriale” comprende i diritti per l'utilizzo di beni industriali (come brevetti, marchi di fabbrica, denominazioni commerciali, disegni o modelli), nonché i diritti di proprietà letteraria ed artistica e di proprietà intellettuale come il know-how e i segreti industriali e commerciali.

Le Transfer Pricing Guidelines fissano una distinzione tra beni immateriali commerciali e beni immateriali di marketing. I primi includono i brevetti, il know-how, i disegni e i modelli utilizzati per la produzione di un bene o la prestazione di un servizio, nonché i beni immateriali che costituiscono essi stessi beni d'impresa. I beni immateriali di marketing includono i marchi di fabbrica e le denominazioni commerciali che favoriscono lo sfruttamento commerciale di un prodotto o di un servizio, la clientela, i canali di distribuzione, nonché le denominazioni, i simboli o i disegni unici con un rilevante valore promozionale per il prodotto.
Il progetto sui Transfer Pricing Aspects of Intangibles dovrebbe prendere avvio effettivamente nel corso del 2011.
Il 22 luglio 2010 l’OCSE ha emanato la nuova versione delle Transfer Pricing Guidelines ed, in particolare, dei Capitoli I (“The Arm’s Length Principle”), II (“Transfer Pricing Methods”), III (“Comparability Analysis). A questo, si è aggiunta la release, ex novo, del Capitolo IX, intitolato “Transfer Pricing Aspects of Business Restructurings”.

I principali cambiamenti intervenuti nei Capitoli I-III delle Guidelines possono essere riassunti come segue:
-gerarchia nell’applicazione dei metodi previsti per la determinazione del transfer pricing: nel Capitolo II vengono descritti i cd. “metodi tradizionali” per la determinazione del prezzo di trasferimento, basati sulla transazione. In particolare, il documento fornisce un’analisi dettagliata dei citati metodi, partendo dal collegamento con l’art. 9 del Modello di Convenzione OCSE per poi proseguire con la rassegna dei diversi metodi consigliati. Il successivo Capitolo III analizza i metodi reddituali (Transactional Profit Methods), il metodo di ripartizione degli utili (Profit Split Method) e il metodo basato sul margine netto della transazione (Transactional Net Margin Method). Avendo riguardo all’esperienza pratica, l’OCSE propone l’abolizione del carattere di eccezionalità rivestito dall’applicazione dei metodi reddituali in favore del nuovo standard basato sulla selezione e applicazione del “most appropriate method to the circumstances of the case”;
-analisi di comparabilità: le indicazioni sulla conduzione dell’analisi di comparabilità contenute nel Capitolo I delle Guidelines del 1995 sono oggetto di ampliamento e vengono completate dalle linee guida contenute nel nuovo Capitolo III;
-linee guida relative all’applicazione dei metodi tradizionali: in relazione al nuovo standard di applicazione dei metodi, le nuove Guidelines forniscono informazioni di dettaglio sull’applicazione del Transactional Profit Split Method e del Transactional Net Margin Method (TNMM);
-annexes: la nuova versione delle Guidelines contiene allegati che illustrano la concreta applicazione dei metodi reddituali, in particolare per ciò che concerne il ricorso ai cd. working capital adjustments.

Il transfer pricing assume rilievo anche nell’attuale dibattito a livello comunitario. In data 25 gennaio 2011, il Consiglio UE ha adottato una decisione che estende al 2015 il mandato del Forum congiunto dell’UE sui prezzi di trasferimento, il gruppo di lavoro che si occupa dell’esame delle questioni connesse al transfer pricing comunitario e relative soluzioni. Per l’anno 2011 in particolare, il Forum congiunto si ripropone di analizzare [COM(2011)16 del 25 gennaio 2011]:
-le problematiche sul transfer pricing riguardanti le small and medium enterprises;
-i cost contribution arrangements.
Il nuovo progetto sugli aspetti amministrativi del transfer pricing

Il progetto, i cui dettagli, alla data del 14 marzo 2011, non sono ancora noti, coinvolge le attività di seguito indicate.

È in corso di effettuazione, a livello OCSE, una rilevazione statistica delle misure di semplificazione amministrativa che i vari Paesi hanno sviluppato nella materia del transfer pricing.

Tali misure dovrebbero includere:
-la previsione di “safe harbours rules”;
-requisiti documentali meno stringenti per quanto riguarda le transazioni intercompany poco complesse o per quelle effettuate dalle piccole-medie imprese;
-procedure semplificate per la prevenzione delle controversie, ecc..La rilevazione statistica è effettuata nei Paesi membri OCSE, nonché in quelli che hanno lo status di Observer (circa 70 Stati).

L’OCSE ha inoltre sviluppato una piattaforma internet per la gestione delle questioni connesse al transfer pricing, con l’obiettivo di agevolare lo scambio di informazioni e delle esperienze acquisite sugli aspetti amministrativi tra i funzionari delle varie amministrazioni finanziarie. Tale scambio dovrebbe riguardare:
-l’organizzazione degli audits in materia di transfer pricing;
-lo sviluppo di tecniche di risk assessment;
-formats relativi alla documentazione;
-la predisposizione di programmi sugli Advance Pricing Arrangements.Sono infine in fase di revisione le linee guida relative ai “safe harbours” di cui al Capitolo IV (“Administrative Approaches to Avoiding Transfer Pricing Disputes”) delle Transfer Pricing Guidelines dell’OCSE, con l’obiettivo di aggiornarle.

Il Capitolo IV illustra i principi per la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia di transfer pricing, tra i contribuenti e le amministrazioni finanziarie e tra queste ultime. Il paragrafo 4.95, in particolare, prevede che il concetto di “safe harbours” riguarda disposizioni applicabili ad una determinata categoria di contribuenti. L’obiettivo è di esentare i contribuenti cd. “qualified” da determinate obbligazioni legislativamente previste, le quali vengono sostituite da obblighi meno stringenti.

Qualche criticità potrebbe presentare l’individuazione dei contribuenti i quali possono beneficiare di siffatte disposizioni.

Il lancio del progetto in commento è accompagnato da una consultazione con la quale l’OCSE richiede a quanti sono interessati di fornire commenti in merito:
-all’esperienza sulle varie tipologie di misure di semplificazione amministrativa in materia di transfer pricing e loro efficacia;
-a vantaggi e svantaggi delle “safe harbours rules” e delle altre forme di semplificazione amministrativa, sia dal punto di vista dell’applicazione pratica che da quello normativo;
-alla necessità di una revisione delle linee guida in tema di “safe harbours rules” di cui al Capitolo IV delle Transfer Pricing Guidelines dell’OCSE.


Fonte: IPSOA

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