L'esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale è applicabile a tutte le polizze assicurative a contenuto finanziario contratte con compagnie estere per il tramite di un intermediario residente, a cui sia stato conferito l'incarico di regolare i flussi connessi con l'investimento, il disinvestimento e il pagamento dei relativi proventi.

risoluzione n. 15/e del 18 febbraio 2011


Fonte: Min.Finanze

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