Sono oggetto di compensazione anche l’IRAP e le addizionali alle imposte dirette; il pagamento in compensazione è ammesso anche per gli oneri accessori relativi alle imposte dirette, compresi gli aggi spettanti all’agente della riscossione e le spese dallo stesso sostenute, nonché per le imposte erariali scaturenti dagli accertamenti esecutivi da riscuotere mediante l’agente della riscossione. Il Direttore Generale delle Finanze ha firmato il decreto che detta le modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e oneri accessori mediante i crediti relativi alle stesse imposte; il decreto sarà efficace dal giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Lo ha reso noto il Ministero delle Finanze con un comunicato stampa diffuso venerdì.

In base al decreto, il pagamento - anche parziale - delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali viene effettuato mediante compensazione secondo il sistema del versamento unificato. Oggetto di compensazione – come detto - anche l’IRAP e le addizionali alle imposte dirette, come avviene nell’utilizzo del modello F24. Il pagamento in compensazione è ammesso anche per gli oneri accessori relativi alle imposte dirette, compresi gli aggi spettanti all’agente della riscossione e le spese dallo stesso sostenute, nonché per le imposte erariali scaturenti dagli accertamenti esecutivi da riscuotere mediante l’agente della riscossione ai sensi dell’art. 29, D.L. n. 78/2010. Saranno quindi oggetto di compensazione le somme di cui agli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate per le imposte sui redditi e per l’IVA e le relative sanzioni: tali avvisi costituiscono, a decorrere dal 1° luglio 2011, titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica al contribuente.

I pagamenti in compensazione devono avvenire indicando nel modello F24 la provincia di competenza dell’agente della riscossione che ha in carico il debito che si intende compensare (con successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate verranno istituiti i codici tributo da utilizzare per i pagamenti).

In caso di compensazione parziale, il contribuente deve comunicare preventivamente all’agente della riscossione le posizioni debitorie cui imputare i pagamenti; in assenza di comunicazione l’imputazione è effettuata dall’agente della riscossione.

Infine, è disciplinato il rimborso da parte dell’agente della riscossione dei versamenti eccedenti il debito.

Restano ferme le disposizioni in materia di controllo preventivo dell’utilizzo in compensazione dei crediti IVA, nonché di obbligo, per i titolari di partita IVA, di presentazione dei modelli F24 esclusivamente con modalità telematiche.

(Comunicato stampa Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)


Fonte: IPSOA

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