Secondo i togati del Lussemburgo quando le partecipazioni, come nel caso di specie, sono inferiori al 10% e quindi inidonee a esercitare una sicura influenza sulle decisioni della società partecipata, la normativa oggetto di questione ricade nella sfera di applicazione delle disposizioni del Trattato riguardanti la libera circolazione dei capitali.

I quesiti formulati dal giudice del rinvio
Il caso sottoposto all'attenzione della Corte di giustizia dal giudice austriaco del rinvio, con la formulazione di quattro articolati quesiti, può essere così brevemente riassunto. In base alla normativa austriaca, i dividendi di portafoglio sono sempre esentati dall'imposta sulle società; al contrario, non beneficiano né di un'esenzione né di un'imputazione dell'imposta pagata sugli utili alla base dei dividendi distribuiti nel caso in cui le partecipazioni siano detenute in società stabilite in uno Stato terzo aderente all'Accordo See (Spazio economico europea) con cui non esista alcun accordo di reciproca assistenza amministrativa e di riscossioni. Infine, ai dividendi di portafoglio che provengono da altri Stati membri o da Stati aderenti all'Accordo See con cui sussiste tale accordo di reciprocità, verrà applicato il metodo dell'imputazione, anziché quello dell'esenzione, qualora siano stati assoggettati a un'imposta sulle società non paragonabile a quella austriaca.

L'orientamento della Corte
Allo scopo di dirimere le numerose questioni proposte dal giudice del rinvio, la Corte di giustizia ricorda che, secondo la corretta applicazione dell'articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue), è vietata qualsiasi restrizione ai movimenti di capitali tra Stati membri e tra Stati membri e Stati terzi. Ciò però non impedisce, in base al successivo articolo 65, che lo Stato membro possa operare una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella stessa situazione per quanto riguarda il luogo di residenza o di collocamento del loro capitale, purchè ciò non comporti ovviamente arbitrarie discriminazioni.

Beneficio fiscale e principio di proporzionalità
Nel caso di specie, la Corte di giustizia osserva come non osti alla corretta applicazione dell'articolo 63 del Trattato una normativa nazionale in base alla quale la concessione del beneficio fiscale sia condizionata all'esistenza di un accordo di reciproca assistenza amministrativa poiché questo consente allo Stato membro di acquisire le necessarie informazioni sulle modalità di tassazione del dividendo nel Paese di residenza della società distributrice. Viola invece il principio di proporzionalità, e quindi comporta un'ingiustificata limitazione alla libera circolazione dei capitali, subordinare la concessione del beneficio fiscale all'esistenza di un accordo di reciproca assistenza in materia di riscossione, poiché la riscossione delle imposte da parte dello Stato membro non può esigere l'assistenza da parte di altro Stato dell'Unione.

Beneficio fiscale e onere della prova
Di particolare rilevanza risulta inoltre la risoluzione della seconda questione sottoposta al vaglio della Corte di giustizia: può considerasi conforme al diritto dell'Unione una normativa nazionale che condizioni la concessione del beneficio fiscale, quale l'applicazione del criterio dell'esenzione o del criterio dell'imputazione, alla produzione di prove idonee a dimostrare l'esistenza dei presupposti da parte del beneficiario?
La Corte di giustizia risolve tale quesito in senso affermativo (citando numerosi precedenti, quali sentenze 3 ottobre 2002, causa C 136/00, Danner, Racc. pag. I 8147, punto 50; 26 giugno 2003, causa C 422/01, Skandia e Ramstedt, Racc. pag. I 6817, punto 43, e 27 gennaio 2009, causa C 318/07, Persche, Racc. pag. I 359, punto 54), osservando come sia diritto delle autorità tributarie dello Stato membro richiedere al contribuente, che invochi un beneficio fiscale, la prova dell'esistenza dei presupposti, purchè ovviamente gli oneri amministrativi così imposti non comportino l'effettiva impossibilità di beneficiare del vantaggio. Nel caso di specie, la Corte ha comunque ritenuto che tali oneri amministrativi non possano mai considerarsi eccessivi, poiché soltanto il contribuente che invochi il beneficio è in grado di dimostrare le modalità di tassazione del dividendo previste dallo Stato di appartenenza della società distributrice. Peraltro, sottolinea la Corte di giustizia, la direttiva nr. 77/799 non impone alle autorità tributarie l'obbligo di chiedere le informazioni alle autorità di altro Stato membro, legittimando così l'eventuale onere imposto a carico del beneficiario.

La questione della doppia imposizione
Si segnala infine la quarta questione proposta dal giudice del rinvio in materia di doppia imposizione giuridica volta a verificare se la corretta interpretazione dei principi comunitari comporti, nell'ambito dell'applicazione del metodo dell'imputazione, l'obbligo di tenere conto dell'eventuale ritenuta alla fonte trattenuta dallo Stato di residenza della società distributrice in capo all'azionista.
La Corte di giustizia rileva come già in precedenti pronunce (sentenza 3 giugno 2010, causa C 487/08, Commissione/Spagna, punto 56 e la giurisprudenza citata) abbia avuto modo di affermare che le conseguenze svantaggiose che possono derivare dall'esercizio parallelo da parte degli Stati membri nell'ambito delle proprie competenze fiscali non costituisce necessariamente una restrizione vietata dal Trattato, purchè ciò non produca effetti discriminatori.
Secondo la Corte, la corretta applicazione dell'articolo 63 del Trattato non obbliga uno Stato membro a prevedere, nella propria normativa tributaria, l'imputazione dell'imposta prelevata sui dividendi mediante ritenuta alla fonte in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, per prevenire la doppia imposizione giuridica dei dividendi percepiti da una società stabilita nel primo Stato membro. Una doppia imposizione, ricorda la Corte, che consegue dall'esercizio parallelo, da parte degli Stati membri in questione, della loro rispettiva competenza fiscale.


Fonte: Agenzia Entrate

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