Istituito il codice identificativo “70” per le imprese assicuratrici estere che si avvalgono ancora del rappresentante fiscale per versare, tramite F24-Accise, le imposte su premi e accessori incassati. In questo caso, nel modello va indicato sia il codice fiscale dell’“incaricato” sia quello della società.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 19/E del 21 febbraio, fornisce ulteriori chiarimenti sulle modalità di versamento telematico delle imposte, tramite F24-Accise, obbligatorio dal 1° febbraio 2011.

Il documento di prassi fa una breve premessa sulla semplificazione degli adempimenti tributari a carico delle imprese assicuratrici. In particolare, il decreto interministeriale del 15 luglio 2010 ha esteso i sistemi di pagamento telematico (già attivati in materia di versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore dello Stato) anche alle somme dovute per assicurazioni private e contratti vitalizi dalle imprese assicuratrici estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi.
La risoluzione 109/2010 dello scorso 22 ottobre, poi, ha istituito appositi codici tributo per rendere esecutivo il versamento tramite F24-Accise.

Prima dell’emanazione del decreto interministeriale, chiarisce l’Agenzia, alle imprese che si avvalevano del rappresentante fiscale era consentito pagare tramite F23 indicando il codice fiscale del rappresentante e quello proprio. Nel caso la società ne fosse sprovvista, era accettato il numero di iscrizione attribuito dall’Isvap.

Con l’istituzione del versamento telematico di imposte e contributi, tramite F24-Accise, l’impresa assicuratrice, residente nell’Ue, è tenuta ad avere il codice fiscale o a richiederlo nel caso ne sia sprovvista. La domanda di attribuzione avviene presentando il modello AA5/6 - reperibile sul sito dell’Agenzia - presso qualsiasi ufficio delle Entrate o al Centro operativo di Pescara (direttamente, anche tramite persona delegata o a mezzo posta raccomandata, allegando un documento d’identità). Non è più consentito, quindi, indicare il numero di iscrizione attribuito dall’Isvap al posto del codice fiscale.

A partire dal 1° febbraio 2011, data in cui è finito il periodo transitorio che consentiva indifferentemente l’utilizzo dell’F23 o dell’F24-Accise, i versamenti sono effettuati tramite i servizi telematici dell’Agenzia (Fisconline o Entratel), con un intermediario abilitato, o utilizzando i servizi di home banking offerti dalle banche o da Poste italiane.

Nei primi due casi, precisa la risoluzione, l’impresa deve essere titolare di un conto corrente presso una banca in convenzione con l’Agenzia. In mancanza del conto corrente, il pagamento può essere eseguito tramite bonifico estero.

Se la società assicuratrice si avvale comunque del rappresentante fiscale, l’F24-Accise deve contenere sia il codice fiscale di quest’ultimo (nella sezione “Contribuente”) sia quello dell’impresa stessa (nella sezione “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”). A tal fine, la risoluzione di oggi, istituisce il codice identificativo“70” denominato “impresa assicuratrice estera fiscalmente rappresentata”.


Fonte: Agenzia Entrate

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