Con la Sentenza n. 4638 del 9 febbraio 2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che deve rispondere del reato di truffa e falsa fatturazione, l’impiegata che compila i documenti fittizi e la relativa contabilizzazione, nonostante tale condotta sia stata posta in essere per eseguire le indicazioni del datore di lavoro. Nel caso in oggetto la Sentenza è stata annullata, poiché i reati sono estinti per prescrizione. Tuttavia, il fatto che la Sentenza si sia conclusa con l'annullamento e non con l'assoluzione nel merito, indica che il comportamento della dipendente è stato considerato dai giudici penalmente rilevante. Si può ritenere, quindi, che nel reato previsto dell’articolo 8 del D. Lgs n. 74/2000 possano concorrere, insieme con il soggetto emittente, anche altre persone che abbiano prestato un consapevole contributo causale nella commissione del reato, come ad esempio, dipendenti dell’azienda, contabili o consulenti istigatori.

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