Con la Circolare n. 5/E del 17 febbraio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’esenzione IVA delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consorziati o soci da consorzi, società consortili e società cooperative con funzioni consortili. Il regime di esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 2, del DPR n. 633/1972 presuppone che la compagine consortile non sia costituita, in prevalenza, da consorziati con pro rata superiore al 10% e che l’attività svolta dal consorzio a favore dei consorziati o a favore di terzi non sia superiore al 50% del volume d’affari del consorzio stesso. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’esenzione IVA, prevista per i servizi prestati dal consorzio ai soci o consorziati con pro rata superiore al 10%, non scatta se tali soggetti detengono la maggioranza delle quote o delle partecipazioni alle strutture consortili. Si tratta, dunque, di un limite che riguarda la composizione della compagine sociale, a prescindere dalla concreta attività resa dal consorzio nei confronti di tali soggetti.



Fonte: Fisco Oggi

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