Adempimento in scadenza per banche e Poste italiane. Entro lunedì 28 febbraio, sono tenute a certificare, ai beneficiari dei bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici, cioè per quei lavori agevolati con la detrazione, rispettivamente, del 36 e del 55%, l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate nel 2010.

L’obbligo per gli operatori finanziari di trattenere il 10%, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sugli importi versati mediante bonifico bancario o postale agli esecutori delle opere che aprono la strada ai bonus fiscali in questione, è stato introdotto dall’articolo 25 del Dl 78/2010.

Dentro la norma è scritto “Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate”. E così è stato. Il provvedimento, che ha tradotto in termini concreti la disposizione, è arrivato il 30 giugno dello scorso anno, precisando quali sono le spese “agevolate” che fanno scattare la ritenuta e definendo gli adempimenti conseguenti, tra cui la scadenza del 28 febbraio quale termine per inviare la certificazione a imprese e lavoratori del settore edile, intestatari dei bonifici.

Nel frattempo, l’Agenzia ha avuto modo di precisare, con la circolare 40/2010, che il calcolo della ritenuta va effettuato sull’importo del bonifico scorporato dell’Iva. Poi, con la risoluzione 3/2011, ha indicato le possibili soluzioni per liberare i Comuni dalla ritenuta del 10% sui pagamenti agevolabili in loro favore, due le strade: evitare, nella causale del bonifico, il riferimento al bonus fiscale, oppure pagare in altro modo. Questo perché, quando destinataria del versamento è un’Amministrazione pubblica, per fruire della detrazione fiscale del 36% non è obbligatorio saldare il conto tramite bonifico.

La ritenuta obbligatoria, disposta per arginare fenomeni evasivi da parte di coloro che rendono prestazioni per le quali i committenti beneficiano di vantaggi fiscali, è in vigore dal 1° luglio 2010 e, già da quel momento, i diretti interessati dalla disposizione (banche e Poste) hanno provveduto a versare al Fisco le somme trattenute, con obbligo di rivalsa, tramite F24, indicando il codice tributo 1039. Ora è tempo di adempiere alla seconda indicazione del provvedimento: certificare l’operato ai beneficiari. Lo step successivo e finale sarà riportare i dati nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770).


Fonte: Agenzia Entrate

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