Entra in vigore il prossimo 28 gennaio la legge n. 238 del 2010, che prevede la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilità del reddito, per favorire il rientro in Italia di cittadini UE che hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all'estero.I benefici fiscali – che spettano dalla data di entrata in vigore della legge fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 – consistono in una riduzione della base imponibile IRPEF: in sostanza, i redditi di lavoro dipendente, i redditi d’impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche beneficiarie degli incentivi concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali:
a)20% per le lavoratrici;
b)30% per i lavoratori.Il beneficio attribuito ai lavoratori dipendenti - su specifica richiesta di questi ultimi – è computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali.

Restano esclusi dai benefici in parola i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa.

Decade, infine, dal diritto agli incentivi il beneficiario che trasferisca nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio fuori dell'Italia prima del decorso di 5 anni dalla data della prima fruizione del beneficio. In tal caso si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.


Fonte: IPSOA

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