In caso di operazioni triangolari, l'esportazione è non imponibile anche se il trasporto fuori dal territorio comunitario è eseguito a cura o a nome del cessionario e non del cedente, come previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 633/1972.
È questo l’importante chiarimento reso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 24964, depositata il 10 dicembre scorso, nell’esaminare il caso di una società italiana che vendeva i propri beni all’estero avvalendosi di prestazioni e forniture di altre imprese italiane specializzate. I trasporti internazionali venivano, infatti, fatturati alla società oggetto del controllo (cessionaria).

Per tali acquisti da soggetti italiani, l’impresa verificata aveva beneficiato della non imponibilità prevista per le cessioni all’esportazione in base alla quale sono da considerarsi tali anche le cessioni eseguite mediante trasporto o spedizione di beni all'estero a cura o a nome dei cedenti anche per incarico dei cessionari.

Secondo l’Amministrazione finanziaria i predetti trasporti dovevano essere fatturati alle imprese italiane cedenti e non alla cessionaria, con la conseguenza che veniva meno il beneficio della non imponibilità IVA.

Di contro alla decisione della competente Commissione tributaria regionale, che aveva respinto gli appelli dell’ufficio avverso le decisioni di primo grado, con le quali erano state accolte le impugnazioni degli avvisi di accertamento proposte dalla società, il Ministero e la Guardia di finanza hanno proposto ricorso per Cassazione.

Secondo quanto stabilito dalla Commissione tributaria regionale, infatti, per beneficiare del regime di favore previsto per le esportazioni, secondo quanto disposto dall’art. 13, legge n. 413/1991, l’esportazione deve risultare dal documento doganale o bolla di accompagnamento emessa dai cedenti, nonché dalle fatture emesse dai cessionari, a nulla rilevando che i documenti siano emessi dagli spedizionieri o trasportatori nei confronti dei cedenti o altri soggetti.

Pertanto, al fine di appurare che l’esportazione sia avvenuta è necessario che la consegna della merce al cessionario nazionale sia stata originariamente prevista come cessione per il trasporto e la consegna a clienti esteri e che tale previsione risulti dalla documentazione relativa alle operazioni in questione.

Dal verbale redatto dalla Guardia di finanza emerge in maniera inequivocabile, con riferimento alla fattispecie in esame:
a)che i beni sono stati acquistati per essere esportati,
b)sia che essi sono stati inviati a destinazione estera, dal momento che la documentazione rilevata è stata regolarmente vidimata in dogana.Sulla base di tali riscontri documentali, la Corte Suprema ha, pertanto, fondato la sua pronuncia. Infatti, a parere della stessa, l’espressione normativa “a nome o a cura del cedente” di cui all’art. 8, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 633/1972 deve essere intesa nel senso che l’operazione di esportazione deve, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentaleessendo presupposto ordinario della triangolazione, che i beni ceduti dal cedente nazionale al cessionario nazionale e da questi venduti ad un terzo non residente siano inviati all’estero direttamente, senza che il secondo soggetto acquisti la disponibilità fisica delle merci in territorio italiano.

Qualora, al contrario, i beni vengano consegnati al cessionario nazionale e costui successivamente curi in prima persona la spedizione all’estero, è evidente che non si verifica una triangolazione, bensì una semplice cessione all’esportazione da parte del cessionari nazionale all’acquirente estero, che non giustifica alcuna agevolazione tributaria.

Ciò ovviamente, a meno che il cessionario dimostri che la consegna al cessionario nazionale sia stata, per comune volontà, originariamente prevista come cessione per il trasporto e la consegna a clienti residenti nell’altro Stato membro e che tale previsione risulti contenuta ed esplicitata in tutta la documentazione relativa alle operazione in questione.

Ne consegue, conclude la sentenza, che, come la stessa Guardia di finanza aveva dato atto dell’avvenuto trasporto all'estero dei beni, superando ogni ipotesi di operazione fraudolenta, la triangolazione deve ritenersi legittima.

(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 10/12/2010, n. 24964)


Fonte: IPSOA

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