La stima dell'immobile oggetto di divisione può essere aggiornata solo se la parte allega ragioni di significativo mutamento di valore relative al bene.

Nell’ambito di una causa divisionale, parte attrice ritiene necessario aggiornare la stima di uno degli immobili oggetto della divisione rifacendosi ad un autorevole orientamento della Corte di Cassazione.

Esso stabilisce che nel giudizio di divisione della comunione ereditaria, poiché occorre assicurare la formazione di porzioni di valore corrispondente alle quote, può aversi riguardo alla stima dei beni effettuata in data non troppo vicina a quella della decisione soltanto se si accerta che, nonostante il tempo trascorso, per la stasi del mercato o per il minor apprezzamento del bene in relazione alle sue caratteristiche, non sia intervenuto un mutamento di valore che renda necessario l’adeguamento di quello stabilito al tempo della stima (Cass. civ., sez. II, 21 maggio 2003, n. 7961; conforme Cass. civ., sez. II, 16 febbraio 2007, n. 3635).

Si richiama, inoltre, una pronuncia più recente in cui si chiarisce che la stima dei beni deve essere effettuata in epoca non troppo lontana rispetto a quella della decisione.

In particolar modo, tenuto conto della possibile stasi del mercato e del conseguente deprezzamento di alcuni beni “la parte che sollecita una rivalutazione degli immobili per effetto del tempo trascorso dall’epoca della stima deve allegare ragioni di significativo mutamento del valore degli stessi intervenute medio tempore, non essendo sufficiente il mero riferimento al lasso temporale intercorso” (così Cass. civ., sez. II, 8 febbraio 2009, n. 3029).

Pertanto, qualora la parte interessata ometta di allegare ragioni di significativo mutamento del valore degli immobili, alla sola e semplice richiesta non conseguirà alcun aggiornamento.

In particolar modo, le spese straordinarie sostenute per l’immobile di cui alla pretesa, qualificate in seguito come spese relative all’esecuzione di normali lavori di manutenzione necessari a preservare lo stato di conservazione del bene non possono essere considerate fonte di miglioramento e di conseguente apprezzamento del bene.

Non solo, non è sufficiente giustificare l’inattualità della stima per la sopraggiunta ed imprevedibile crisi del mercato immobiliare che, per nozioni di comune esperienza, avrebbe dovuto abbattere i prezzi delle abitazioni, a maggior ragione se già vetuste e situate in zone di non particolare pregio.

Infine, il Tribunale dovrà tener conto anche delle dichiarazioni rilasciate dalla parte interessata e dal consulente tecnico di parte qualora questi, in sede di ultima consulenza tecnica d’ufficio (risalente all’anno 2009) abbiano dichiarato e concordato con le controparti e relativi tecnici che gli immobili di cui alla causa non avevano subito variazioni di rilievo nei quattro anni trascorsi dall’ultima perizia di stima (relativa all’anno 2005).

In conclusione, l’aggiornamento della perizia di stima dell’immobile oggetto di divisione ereditaria sarà disposta solamente qualora la parte richiedente si adoperi per giustificare e precisamente fondare la domanda sulla base di elementi precisi e concreti da cui desumere la modifica del valore del bene.

(Sentenza Tribunale PORDENONE 01/09/2010, n. 802)


Fonte: IPSOA

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