E' stato pubblicato, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, il modello CUD 2011 relativo al periodo d'imposta 2010. La certificazione va consegnata al lavoratore entro il 28 febbraio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità di consegna e contenuto

Il modello va consegnato al contribuente, generalmente, in formato cartaceo anche se è possibile la sua trasmissione in formato elettronico, purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità dello stesso e di poterlo materializzare per i successivi adempimenti. (in tal caso, il sostituto d’imposta deve accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione).

Il CUD deve essere utilizzato per certificare:
a)l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, corrisposti nell’anno precedente ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
b)le relative ritenute di acconto operate;
c)le detrazioni effettuate.

Novità del CUD 2011

Da una prima lettura del modello e delle istruzioni di compilazione è possibile cogliere le principali novità di quest’anno, della parte B, dedicata ai Dati fiscali, che vengono di seguito evidenziate.

Docenti e ricercatori che rientrano in Italia

Nel caso di docenti e ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all’estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi che, dal 29 novembre 2008 o in uno dei 5 anni solari successivi, vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, è soggetto ad IRPEF solo il 10% dei redditi corrisposti (agevolazione prevista dal D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009).

Pertanto, così come previsto anche nel modello dello scorso anno, nel punto 1 del CUD va indicato il 10% del reddito percepito. Però - e ciò costituisce una novità rispetto al passato - nel modello di quest’anno occorre indicare, nelle annotazioni, con il codice BC, l’ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (e quindi, il 90% dell’ammontare erogato).

Imposta sostitutiva stock option

Per attenuare gli effetti economici potenzialmente discorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options, è stato previsto che sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è applicata una addizionale del 10% (art. 33, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Pertanto, il CUD 2011 tiene conto di questa novità. Infatti, in presenza di remunerazioni erogate sotto forma di bonus e stock option, nelle annotazioni va indicato, con il codice BL:
•l’ammontare complessivo di dette remunerazioni;
•la parte di detti compensi eccedenti il triplo della parte fissa della retribuzione;
•la relativa imposta operata.L’annotazione, quindi è del tipo: “Ammontare totale erogato del bonus e delle stock option, importo […]; Ammontare del bonus e delle stock option che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione, importo […]; relativa imposta operata, importo […]”.

Acconto addizionale comunale sospeso per eventi eccezionali

Tale modifica è solamente formale. Infatti, tra le annotazioni al punto 18, è stato inserito un nuovo codice (BS) da utilizzare per indicare l’importo dell’acconto dell’addizionale comunale certificato nel CUD precedente che non è stato operato a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali.

Tale informazione, lo scorso anno era indicata cumulativamente con l’addizionale regionale e il saldo dell’addizionale comunale mediante il codice BP.

Ripresa adempimenti a seguito del terremoto dell’Aquila

Per i soggetti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, nei punti 31, 32 e 33 vanno indicati, rispettivamente, gli eventuali crediti di IRPEF (sia da tassazione ordinaria che separata), di addizionale regionale all’IRPEF e di addizionale comunale all’IRPEF relativi all’anno precedente non rimborsati per qualsiasi motivo dal sostituto. A tale proposito, in merito alla ripresa degli adempimenti e dei versamenti relativi alla sospensione a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, è previsto che detti versamenti, su richiesta del sostituito, possano essere effettuati dal datore di lavoro (circolare 13 agosto 2010 n. 44/E - cfr. "", con commento di G.Ielo, "", in Quotidiano IPSOA del 4 ottobre 2010).

Pertanto, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della conclusione del versamento delle rate da parte del datore di lavoro, quest’ultimo deve indicare nelle annotazioni:
•con il codice BU gli importi non versati relativi all’assistenza fiscale prestata;
•con il codice BT gli altri importi non versati;
•con il codice BV, in ogni caso, tutti i versamenti effettuati.

Somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro

Anche nel modello di quest’anno, trova spazio una sezione dedicata alla detassazione delle somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro, prevista dal D.L. 27 maggio 2008 n. 93 (convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2008).

Si ricorda, infatti, l’agevolazione è stata oggetto di varie proroghe:
-dapprima, con l’art. 5, D.L. n. 185/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), è stata disposta la proroga del beneficio sopra indicato per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2008, a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all’imposta sostitutiva del 10% di cui all’art. 2, D.L. n. 93/2008;
-successivamente, con l’art. 2, commi 156 e 157, legge 23 dicembre 2009, n. 191, l’agevolazione è stata confermata, alle stesse condizioni, anche per il 2010.Ci sono però alcune novità nel modello di quest’anno.

Innanzitutto, nel punto 93 oltre ad essere indicata la quota della somma erogata per l’incremento della produttività del lavoro fino a 6.000 euro, al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie, vanno riportati:
•l’intero compenso erogato per lavoro notturno (e non la sola maggiorazione), le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità o maggiorazioni di turno (cfr. risoluzione n. 83/E del 17 agosto 2010 - "", il Quotidiano IPSOA del 25 agosto 2010);
•la quota di sgravio contributivo concesso sulle retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva di secondo livello, qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione, sulle predette somme, dell’imposta sostitutiva del 10% prevista per i premi di produttività e di risultato.Inoltre, nel CUD 2011 trovano posto nuovi campi (97, 98, 99, 100 e 101) in cui indicare:
•punti 97 e 99, rispettivamente, le somme erogate negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni, sulle quali invece è stata effettuata la tassazione ordinaria (il sostituto deve compilare i suddetti punti anche qualora abbia già certificato al dipendente detti importi a seguito della risoluzione n. 83/E/2010). Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta prima dell’emanazione della risoluzione n. 83/E, con relativo rilascio della certificazione unica, il sostituito può richiedere al sostituto la consegna di una nuova certificazione (utilizzando il CUD 2011), per l’indicazione nel punto 101 dei redditi di cui alla predetta risoluzione di competenza del 2010, tassati ordinariamente, che possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva. Con riferimento agli importi indicati nei punti 97, 99 e 101 nelle annotazioni, con il codice BY, deve essere certificato che tali somme sono state erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro e che su tali importi non è stata applicata la tassazione sostitutiva;
•punto 98, l’importo relativo agli straordinari e ai premi di produttività erogati nel 2008 certificati al punto 77 del CUD 2009;
•punto 100, l’importo relativo a somme erogate per l’incremento della produttività nel 2009 certificati al punto 90 del CUD 2010.Va infine ricordato che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro antecedente al 2010 e di richiesta da parte del sostituito di una attestazione relativa ai compensi erogati nel 2008 e/o 2009 di cui alla risoluzione n. 83/E/2010, il sostituto d’imposta è tenuto al rilascio del CUD 2011 per l’attestazione di detti importi, sempreché sia obbligato alla presentazione del modello 770/2011 semplificato.

Detrazione comparto sicurezza

Tra le tante conferme, rispetto al modello dello scorso anno, si segnala al punto 51 “Detrazione fruita comparto sicurezza”, l’indicazione della detrazione spettante per personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in base a quanto stabilito dall’art. 4, comma 2, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (come modificato dall’art. 2, comma 156, legge 23 dicembre 2009, n. 191).

A tale proposito, si ricorda la detrazione massima è passata a 149,50 euro rispetto ai precedenti 134 euro.

A tale proposito, il D.P.C.M 23 aprile 2010 (cfr. "", il Quotidiano IPSOA del 15 giugno 2010) ha stabilito che qualora la detrazione d’imposta non trovi capienza sull’imposta lorda relativa alle retribuzioni accessorie, la parte eccedente può essere fruita in riduzione dell’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell’anno 2010 e assoggettate a tassazione separata quali emolumenti arretrati di cui all’art. 17 TUIR. Pertanto, nel modello di quest’anno sono stati inseriti: •il punto 121, in cui va indicato l’ammontare del trattamento economico accessorio assoggettato a tassazione separata già ricompreso nel punto 120; •il punto 123 in cui deve essere indicato l’importo della detrazione di cui al D.P.C.M. 23 aprile 2010 che non ha trovato capienza sull’imposta lorda relativa al trattamento economico accessorio percepito e utilizzata ai fini dello scomputo della imposta sui medesimi redditi assoggettati a tassazione separata riferiti ad anni precedenti. Nel caso in cui la detrazione di cui al predetto D.P.C.M., sia stata interamente fruita nell’ambito della tassazione ordinaria i punti 121 e 123 non devono essere compilati.


Fonte: IPSOA

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