Gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, eseguiti nel 2007 da imprese di costruzione/ristrutturazione o da cooperative edilizie, restano fuori dal bonus del 36%. La conferma è arrivata ieri da parte del sottosegretario Sonia Viale, nell’ambito delle interrogazioni a risposta immediata in commissione Finanze alla Camera.

Il bonus fiscale
Con la Finanziaria 2002, il “bonus ristrutturazione” è stato esteso all’acquisto/assegnazione di abitazioni facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese e cooperative edilizie. L’assegnatario/acquirente dell’unità immobiliare (con rogito stipulato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione degli interventi) può, quindi, fruire della detrazione Irpef del 36%, calcolata su un importo forfetariamente determinato nel 25% del prezzo dell’unità immobiliare (sempre nel limite massimo di 48mila euro).
Il beneficio va ripartito in 10 rate annuali di pari importo; tuttavia, i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono scegliere di suddividere la detrazione, rispettivamente, in 5 e 3 quote.
Per la sua fruizione (che, si rammenta, è subordinata a ristrutturazioni coinvolgenti l’intero edificio e non solo una sua parte, anche se rilevante), non sono necessarie né la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro operativo di Pescara né l’effettuazione dei pagamenti mediante bonifico.

Il buco del 2007
La detrazione, inizialmente prevista per i lavori “eseguiti entro il 31 dicembre 2002 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2003”, è stata poi prorogata di anno in anno (da ultimo con la Finanziaria 2008 che ne ha esteso l’ambito applicativo fino a comprendere gli interventi eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, su immobili assegnati o venduti entro il 30 giugno 2013), con l’eccezione proprio del 2007.

Estensione interpretativa impossibile
La mancata continuità dell’agevolazione è stata, come detto, confermata dal sottosegretario Viale, che ha messo in evidenza l’impossibilità di estendere, in via interpretativa, il bonus in relazione agli interventi eseguiti entro il 31 dicembre 2007. Un’impossibilità dettata dalla constatazione che la “non proroga” è figlia non di una dimenticanza o di un errore, bensì di una chiara scelta fatta dal legislatore dell’epoca.


Fonte: Agenzia Entrate

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