Solo un acquisto a titolo oneroso di una quota immobiliare, intestata all'iscritto al fondo pensione o ai figli, puo' essere presa in considerazione quale valida causale ai fini della corresponsione dell'anticipazione.La disciplina delle anticipazioni di cui all’art. 11, comma 7, del D.Lgs. n. 252/2005 risponde all’esigenza di contemperare l’interesse dell’iscritto ad acquistare la prima casa di abitazione con la generale finalità, cui è preposta la previdenza complementare, di favorire la costruzione di una rendita pensionistica aggiuntiva.

La norma che consente di conseguire anticipatamente la prestazione di previdenza complementare trova, quindi, la sua ratio nell’esigenza di concorrere al pagamento del corrispettivo del bene oggetto di acquisto. Lo precisa la Covip rispondendo a specifico quesito posto da un fondo pensione preesistente.

Cosa prevede normativa

Così come previsto dall’art. 11 comma 7 del D.Lgs. 252/2005), è possibile ottenere una anticipazione della posizione individuale (quindi non solo del TFR trasferito al fondo pensione ma della somma dei contributi propri e del datore di lavoro, del TFR e dei rendimenti finanziari prodotti nel corso del tempo):

- in qualsiasi momento della partecipazione alla forma pensionistica:

fino al 75% della posizione individuale maturata per sostenere spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge e ai figli (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche)

- dopo 8 anni di iscrizione al fondo:

fino al 75% della posizione maturata per l’acquisto e per la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli

fino al 30% della posizione individuale, per ulteriori esigenze dell’iscritto.

Per la maturazione degli otto anni di iscrizione, sono tenuti in considerazione tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Tale periodo degli 8 anni è quello minimo utile per formulare per la prima volta una richiesta di anticipazione per le predette causali e che, una volta maturato questo periodo, l’iscritto ha facoltà di esercitare il suo diritto alle anticipazioni, anche reiterando successivamente la richiesta.

E’ infatti possibile percepire anticipazioni più di una volta nel corso della fase di accumulo considerando possibile la presentazione di una pluralità di richieste di anticipazioni, anche eventualmente per lo stesso titolo; le somme percepite a titolo di anticipazione non possono però mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del tfr, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento.

Il petitum

Il fondo preesistente ha posto domanda se sia da ritenersi ammissibile l’erogazione di un’anticipazione in caso di cointestazione di un immobile già intestato in via esclusiva alla persona convivente. In proposito viene precisato che l’acquisito della quota di proprietà dell’immobile da parte dell’iscritto potrebbe avvenire a titolo oneroso, e cioè pagando un corrispettivo, oppure a titolo gratuito, in base a un atto di donazione dell’attuale proprietaria. Un ulteriore quesito riguarda i tempi di erogazione dell’anticipazione rispetto alla data di acquisto della proprietà.

La risposta della Covip

In via preliminare l’Autorità di Vigilanza osserva che è da ritenersi ammissibile l’erogazione di un’anticipazione anche in ipotesi di acquisto di una quota di proprietà immobiliare; ci si pone così in continuità con quanto già esplicitato negli Orientamenti in materia di anticipazioni agli iscritti, adottati dalla Covip in data 16 settembre 2002, laddove era stata ammessa la possibilità di chiedere un’anticipazione a fronte di un acquisito immobiliare effettuato dal coniuge dell’iscritto in regime di comunione legale dei beni, nel presupposto che gli acquisti effettuati in costanza di matrimonio da uno dei coniugi entrano ex lege nel patrimonio dell’altro nella misura del 50 per cento.

Viene poi ribadito come l’istituto dell’anticipazione debba essere finalizzato solo ad un acquisto a titolo oneroso di una quota immobiliare, intestata all’iscritto o ai figli, potrà essere presa in considerazione quale valida causale ai fini della corresponsione dell’anticipazione, fermo restando che l’anticipazione dovrà essere erogata avendo a riferimento il valore della quota pagata dall’iscritto, risultante dal contratto di compravendita, e non quello dell’intero immobile.

Sul secondo profilo la Covip si fa presente che debba ritenersi necessaria una stretta connessione tra la domanda di anticipazione e l’acquisto dell’immobile, da escludersi, nel caso di acquisto già avvenuto, quando il decorso del tempo “sia tale da interrompere ogni collegamento funzionale tra le somme da erogare e l’esigenza tutelata dalla norma.”

Nel caso di specie, tale nesso di causalità andrà valutato tenendo presente il momento dell’acquisto della quota di proprietà da parte dell’iscritto, e non già quello dell’acquisto effettuato dalla persona convivente.

L’Autorità di Vigilanza osserva infine che le precisazioni sopra riportate, circa l’anticipazione per acquisto di una quota della proprietà immobiliare, valgono esclusivamente in presenza anche degli altri requisiti previsti dall’art. 11, comma 7, lett. b) del d. lgs. n. 252 del 2005: è quindi necessario che l’immobile costituisca prima casa di abitazione e che sia destinato a residenza o dimora abituale dell’aderente o dei suoi figli. In proposito si osserva che, stante quanto rappresentato da codesto Fondo, l’iscritto risulterebbe già proprietario di un immobile e quindi il requisito “prima casa di abitazione” sembrerebbe, al momento, non sussistente.



Fonte: IPSOA

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