Non perde lo sconto fiscale del 36% chi acquista il garage pertinenziale con un bonifico emesso nello stesso giorno del rogito, ma prima della stipula dell’atto, dal quale, naturalmente, deve emergere che il box comperato è un al servizio dell’abitazione.

E’ la risposta dell’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 7/E del 13 gennaio, a un quesito relativo alla corretta applicazione dell’agevolazione fiscale prevista per i lavori di ristrutturazione edilizia degli immobili residenziali, beneficio esteso anche all’acquisto di autorimesse o posti auto pertinenziali, limitatamente ai costi per la loro realizzazione (articolo 1, legge 449/1997).

L’Amministrazione, come già precisato con la risoluzione 38/E del 2008 e la circolare 55/E del 2002, ribadisce che quel che conta è il vincolo pertinenziale tra l’abitazione e l’autorimessa, condizione che può risultare anche da un compromesso di vendita, regolarmente registrato, nel caso di pagamenti effettuati con bonifico prima dell’atto definitivo di acquisto.
Al contrario, lo sconto del 36% non è applicabile se manca anche un documento preliminare a quello conclusivo; in tal caso, il contribuente non risulta proprietario del box né promissario acquirente, pertanto non è possibile verificare la sussistenza del vincolo pertinenziale al momento del pagamento.

Tuttavia, puntualizza la risoluzione 7/2011, se si tratta di un semplice “sfasamento” orario tra l’emissione del bonifico e la stipula del rogito, cioè se le due operazioni comunque avvengono nel corso della stessa giornata, il diritto allo sconto fiscale non è compromesso.


Fonte: Agenzia Entrate

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