Si applica l’imposta sostitutiva del 10 per cento anche sulle somme corrisposte a fronte del lavoro svolto nei turni misti o notturni e di quello reso di notte da lavoratori non turnisti, a condizione che sia legato a incrementi di produttività e competitività dell’azienda. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate.
risoluzione n. 130/e del 14 dicembre 2010
Fonte: Min.Finanze
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