Tutto pronto per il pagamento dilazionato del canone Rai da parte dei titolari di redditi di pensione non superiori a 18mila euro, che ne hanno fatto richiesta entro il 15 novembre.
La risoluzione n. 131/E del 17 dicembre istituisce i codici tributo ad uso degli enti previdenziali per il versamento delle somme trattenute.

Il riferimento normativo è l’articolo 38, comma 8, del decreto legge 78/2010, che, a partire dal 2011, ha introdotto la possibilità, per i contribuenti che percepiscono un reddito di pensione entro il limite citato, di versare a rate il canone di abbonamento alla televisione pubblica, mediante trattenuta mensile sulla pensione.

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre ha individuato i termini e le modalità di versamento degli importi trattenuti e le modalità di certificazione da parte degli enti pensionistici.
In particolare, è stato precisato che la richiesta del pensionato ha validità annuale e va effettuata al proprio ente entro il 15 novembre dell’anno precedente quello cui l’abbonamento si riferisce.
Le trattenute sono effettuate dall’ente in un massimo di undici rate, senza applicazione di interessi: possono essere operate a partire dal mese di gennaio dell’anno a cui si riferisce l’abbonamento e devono terminare nel mese di novembre. Le somme trattenute vanno versate entro il giorno 16 del mese successivo.

Proprio per consentire tale operazione, la risoluzione odierna istituisce due codici tributo:
•393E, che deve essere utilizzato, nel modello F24 enti pubblici, dai soggetti sottoposti al vincolo di tesoreria unica
•3935, che deve essere utilizzato, nel modello F24, dai soggetti non sottoposti al vincolo di tesoreria unica.

Per il primo, da riportare nel campo “codice tributo/causale” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, vanno esposti:
•nel campo “sezione”, la voce F (Erario)
•nel campo “riferimento A”, il mese cui si riferisce la rata in pagamento (ad esempio, 0001 per il mese di gennaio)
•nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento.
I campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere compilati.

Per il codice 3935, da riportare nella “Sezione Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, vanno indicati:
•nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, il mese cui si riferisce la rata in pagamento (ad esempio, 0001 per il mese di gennaio)
•nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento.


Fonte: Agenzia Entrate

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