Le perdite realizzate dai minimi sono riportabili nei periodi di imposta successivi, fino al quinto o illimitatamente, anche se il regime semplificato ha cessato di avere efficacia. L’interpretazione, dell’Agenzia delle Entrate, è contenuta nella risoluzione n. 123/E del 30 novembre.

Il documento di prassi - “sollecitato” da un professionista che, causa acquisto di un ufficio il cui costo andava ben oltre la soglia dei 15mila euro, si preparava a tornare fra i lavoratori autonomi ordinari - contiene anche altre puntualizzazioni. Prima fra tutte, l’indicazione per cui anche per i professionisti minimi vale la regola dettata per i “grandi”: il costo degli immobili strumentali acquistati a partire dal 1° gennaio 2010 è fiscalmente irrilevante.

In ogni modo, l’A/10 protagonista della risoluzione era stato acquistato nel 2009 e i suoi circa 140mila euro risultavano tutti deducibili (per cassa), producendo una rilevante perdita di cui l’istante chiedeva il destino, considerato che nel 2010 sarebbe tornato in regime ordinario. Si ricorda, infatti, che una delle situazioni che provoca la fuoriuscita dal regime dei minimi è l’acquisto di beni strumentali, immobili compresi, per un importo che, sommato a quelli dei due anni precedenti, supera i 15mila euro.

L’Agenzia delle Entrate ha, come anticipato, confermato la deducibilità dei 140mila euro nel 2009 (anno in cui c’è stato il pagamento), precisando che la norma in base alla quale le perdite fiscali generatesi nel corso dell’applicazione del regime dei minimi “sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell’esercizio d’impresa, arte o professione dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi”, oppure illimitatamente se realizzate nei primi 3 esercizi di una nuova attività, vale a dire l’articolo 1, comma 108 della Finanziaria 2008, trova applicazione anche nel caso si verifichi poi la fuoriuscita dal regime.

Una buona notizia, quindi, per il professionista a cui è stato comunque ricordato che (e qui si torna all’immobile), al momento dell’eventuale successiva cessione, o destinazione a finalità estranea alla sua attività, dello studio (“autoconsumo” compreso), l’intero ricavato (o tutto il valore normale) avrebbe partecipato al reddito di lavoro autonomo.


Fonte: Agenzia Entrate

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