Anche i giudici di merito si allineano alla giurisprudenza di legittimita': dopo la sentenza della Cassazione n. 22320/2010, la CTR di Brescia con la sentenza n. 537/7/2010 (udienza 11 novembre 2010) ribadisce il concetto che sono nulli gli accertamenti notificati prima dei sessanta giorni dalla consegna del PVC. In particolare i giudici di merito evidenziano , a seguito di un avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate prima della scadenza del termina di sessanta giorni dal rilascio del PVC, la nullita' dell'avviso perche' non reca i motivi dell'urgenza imposti dall'articolo 12 , della legge 212/2000 (cd. Statuto del contribuente).La sentenza della Cassazione Prima di procedere all’analisi della sentenza dei giudici della CTP di Brescia si ritiene indispensabile un analisi della sentenza della Cassazione che, sull’argomento, è intervenuta con la suindicata e recentissima sentenza.

I giudici di lettimità con la sentenza n. 22320 del 3 novembre 2010, affermano , in estrema sintesi, che è nullo l’avviso di accertamento, notificato prima della scadenza del termine di 60 giorni dal rilascio del PVC (processo verbale di contestazione), se non contiene un’adeguata motivazione sulla sua “particolare urgenza”.

La vicenda alla base della decisione della Suprema Corte trae origine dalla notifica da parte dell’Ufficio di un avviso di accertamento per maggiore Iva a una società consortile a responsabilità limitata, prima dello scadere dei 60 giorni assegnati al contribuente per formulare osservazioni e richieste.

Avendo appurato che l’atto impugnato era stato emanato prima della conclusione dell’attività ispettiva, e, dunque, prima dei 60 giorni previsti dall’art. 12, comma 7, della L. n. 212/2002 (c.d. “Statuto dei diritti del Contribuente”), la CTP e, a seguire, la Commissione tributaria regionale del Piemonte, annullavano l’avviso di accertamento. Contro questa ultima pronuncia, l’Ufficio proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo la validità dell’avviso di accertamento “anticipato”, in quanto la declaratoria di nullità di un atto può essere pronunciata solo in presenza di una espressa e specifica comminatoria di legge.

Di conseguenza, secondo l’Ufficio, il mancato rispetto del termine di cui all’art. 12 della L. n. 212/2000, prescritto dalla stessa non a pena di nullità, non può essere idoneo ad inficiare la validità dell’atto di accertamento impugnato. Sulla base di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con l’ord. n. 244/2009, i giudici di legittimità hanno evidenziato che l’avviso anticipato non è di per sé nullo, ma diventa tale solo se non c’è una motivazione adeguata sulla particolare urgenza.

L’inosservanza dell’obbligo di motivazione in relazione alla “particolare urgenza” dell’avviso di accertamento risulta, infatti, espressamente sanzionata in termini di invalidità dell’atto, in via generale, dall’art. 21-septies della L. n. 241/1990 , nonché con specifico riferimento all’accertamento delle imposte dirette e dell’Iva, dagli artt. 42, commi 2 e 3, del DPR 600/1973 e 56, comma 5, del DPR n. 633/1972.

La Corte di Cassazione, tuttavia , nel ravvisare la nullità dell’avviso di accertamento impugnato in base alla semplice circostanza della relativa emanazione “prima della conclusione ispettiva”, afferma che i giudici di merito non hanno per nulla tenuto conto dell’eventuale adeguata motivazione in merito al requisito dell’urgenza, disattendendo così il predetto principio di cui agli artt. 7, comma 1, della L. n. 212/2000 e 3 e 21-septies della L. n. 241/1990.

Nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, rinviando ai giudici della Commissione tributaria regionale del Piemonte il giudizio.

Le conclusioni della CTP Per i giudici della CTP di Brescia l’atto di accertamento notificato prima della scadenza dei sessanti giorni che decorrono dal rilascio al contribuente della copia del verbale di chiusura delle operazioni, non è nullo, ma lo diventa se non c’è una motivazione adeguata sulla particolare urgenza. L’inossevanza dell’obbligo di motivazione in relazione alla particolare urgenza è sanzionata con l’invalidità dell’atto. Per i motivi suindicati , tenuto conto del recentissimo orientamento della Cassazione, la CTP di Brescia accoglie il ricorso decidendo però, per la compensazione delle spese tra le parti.

(Sentenza Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)


Fonte: IPSOA

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