Al contratto di lavoro part-time, stipulato superando i limiti contrattuali, si applica l’istituto della contribuzione virtuale, la retribuzione imponibile ai fini contributivi ed assicurativi sarà calcolata come se il rapporto fosse a tempo pieno.L'INAIL riepiloga la disciplina in materia di retribuzione virtuale nel settore edile con specifico riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale.

I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia sul territorio nazionale sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, retribuzione c.d. virtuale.

L’obbligo del ragguaglio della retribuzione imponibile all’orario contrattuale dà luogo al versamento di una contribuzione “virtuale” ove non si verifichi l’impiego del lavoratore per tutto l’orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione lavorativa non sia dovuta ad eventi ben determinati. Più precisamente, ai fini del computo dell’orario contrattuale, l’imponibile contributivo può essere abbassato solo in presenza di assenze giustificate espressamente indicate dalla legge o da decreti ministeriali.

La normativa sopra indicata si applica:

- ai datori di lavoro esercenti attività edile

- alle cooperative di produzione e lavoro esercenti attività edile, anche per i soci lavoratori delle stesse.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale nel settore edile, la contribuzione va assolta rispetto all’orario ridotto contrattualmente praticato, senza dar luogo alla “contribuzione virtuale”.

L’art.78 del CCNL del settore Edilizia – Industria stabilisce che:

- un’impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato - resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa. Qualora sia raggiunta la percentuale del 3% di rapporti a tempo parziale sul totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’impresa, o sia raggiunto il limite del 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa, ogni ulteriore contratto a tempo parziale stipulato successivamente all’entrata in vigore del CCNL del 18.6.2008 é adottato in violazione delle regole contrattuali.

Sono esenti i contratti a part-time stipulati con personale impiegatizio, con personale operaio non adibito alla produzione ad esclusione degli autisti, con personale operaio di 4° livello, con personale operaio occupato in lavori di restauro ed archeologici, con personale operaio che usufruisca di trattamento pensionistico, nonché le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1° grado per malattia o condizioni di disabilità che richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovate”. "

Al contratto di lavoro part-time, stipulato superando i limiti come sopra determinati, è applicato l’istituto della “contribuzione virtuale” e, quindi, la retribuzione imponibile ai fini contributivi ed assicurativi sarà calcolata come se il rapporto fosse a tempo pieno. Qualora il personale ispettivo accerti che il numero dei contratti di lavoro a tempo parziale stipulati dalla ditta successivamente all’entrata in vigore del CCNL del settore Edilizia – Industria del 18.6.2008, ecceda i limiti sopra indicati, per ogni contratto stipulato in violazione del CCNL, nel verbale di accertamento devono essere indicati:

- la retribuzione denunciata dal datore di lavoro per il lavoratore a tempo parziale

- gli eventuali benefici contributivi fruiti per il medesimo lavoratore

- la retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro a tempo pieno stabilito dal vigente contratto collettivo.

In fase di liquidazione dei verbali ispettivi si procede alla richiesta dei premi assicurativi dovuti e delle relative sanzioni civili, calcolati sulla differenza retributiva tra “contribuzione virtuale” e retribuzione denunciata.

(Circolare INAIL 15/12/2010, n. 51)


Fonte: IPSOA

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