Doppia condizione per l’esonero dal quadro RW previsto per “diplomatici” e “frontalieri”: continuare a essere tali al 31 dicembre dell’anno di riferimento e aver svolto, nello stesso, la loro attività lavorativa all’estero per più di 183 giorni, anche non consecutivi.
Il chiarimento è arrivato con la risoluzione n. 128/E del 10 dicembre.

Prima la circolare poi la legge
L’Agenzia delle Entrate era intervenuta già l’anno scorso (circolare n. 48/E del 17 novembre 2009), “riconoscendo”, in via interpretativa, l’esonero dagli obblighi dichiarativi di monitoraggio, in relazione al conto corrente costituito all’estero per l’accredito degli stipendi o degli altri emolumenti, ai contribuenti che, pur prestando in via continuativa la loro attività lavorativa all’estero, risultavano fiscalmente residenti in Italia per legge o in base ad accordi internazionali ratificati in Italia.
Il riferimento era ai dipendenti di ruolo pubblici in servizio all’estero, per i quali è prevista la notifica alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963.

Successivamente, il Dl 78/2010 ha ratificato e ampliato la deroga - non limitata al solo conto corrente di appoggio dello stipendio - estendendola a tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero da persone fisiche che lavorano all’estero:
•per lo Stato italiano (per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale) oppure presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia (Onu, Nato, Ocse, Ue), la cui residenza in Italia è determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dall’articolo 2 del Tuir, in base ad accordi internazionali ratificati
•in zone di frontiera e in Paesi limitrofi (l’esonero, in questo caso, opera solo per le attività finanziarie e patrimoniali detenute nel Paese in cui viene svolta l’attività lavorativa).

I confini del beneficio
Nella risoluzione è specificato che, per l’esonero dal quadro RW, diplomatici e frontalieri (sintetizzando) debbono essere tali al 31 dicembre dell’anno di riferimento. E’ proprio in relazione a tale data, infatti, che la norma fa scattare l’obbligo dichiarativo (nel caso, si ricorda, l’ammontare complessivo delle attività finanziarie e patrimoniali, complessivamente considerate, superi i 10mila euro).

Ma non basta. La condizione di lavoratore all’estero deve essere caratterizzata da un elemento di continuità. Continuità riscontrabile se l’attività “oltreconfine” è stata svolta per più di 183 giorni nell’arco dell’anno. Un periodo di tempo che, è precisato, non deve necessariamente essere ininterrotto.


Fonte: Agenzia Entrate

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