Il socio di una società in nome collettivo che abbia ceduto la propria partecipazione risponde delle obbligazioni sociali sorte anteriormente alla cessione esclusivamente nei confronti dei creditori sociali e non anche nei confronti della società e degli acquirenti della quota. Il cedente, pertanto – specie quando non abbia garantito gli acquirenti della quota dell’inesistenza di debiti sociali – non può essere chiamato a tenere indenni la società e i cessionari, che abbiano provveduto per intero al soddisfacimento di tali debiti, di quanto corrisposto ai creditori sociali.
È il principio che emerge dalla sentenza n. 25123 del 13 dicembre 2010, con la quale la sezione terza della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’ex socio di una snc, dal quale la società e i soci rimasti, cui lo stesso aveva ceduto la propria quota, pretendevano il versamento della metà di quanto pagato ad una creditrice sociale, in adempimento di un’obbligazione sorta allorché egli era ancora soci

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