Il D. L. 78/2010 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti erariali è vietata in presenza di debiti erariali e relativi accessori iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento, ossia sono trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella. Nel caso in cui non si rispetti tale divieto la norma prevede l’applicazione di una sanzione pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, fino all’ammontare degli importi indebitamente compensati.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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