Ove la domanda di finanziamento sia supportata da falsa documentazione, rispondono a titolo di concorso nella fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (ex art. 640-bis c.p.) l’imprenditore, in favore del quale la domanda è stata presentata, ed il professionista, che ha provveduto alla predisposizione della stessa.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 40107 di ieri, 12 novembre 2010, a conferma delle condanne pronunciate sia in primo grado che in appello

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