L'imprenditore che decide di rinunciare all'incasso di un credito vantato nei confronti di un importante cliente al fine di mantenere buoni rapporti commerciali, può dedurre fiscalmente la perdita derivante; resta però a suo carico l'onere di dimostrare che si tratti effettivamente di un cliente di notevole importanza, la cui perdita avrebbe arrecato all'impresa un danno maggiore di quello costituito della perdita del credito.Attraverso l’interessante sentenza n. 95/01/10, pronunciata in data 25 maggio 2010 e depositata il 14 giugno 2010, la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia ha fornito alcuni chiarimenti in tema di deducibilità di perdite su crediti.

Più esattamente, la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, sezione I, con la sentenza in commento, ha chiarito quando una perdita derivante dalla rinuncia di un credito può, ugualmente, essere dedotta fiscalmente: deve trattarsi di un credito vantato nei confronti di un cliente molto importante al punto che rinunciando al predetto credito vi è un’alta possibilità di mantenere buoni rapporti commerciali con il cliente stesso.

In tal caso, però, i Giudici del merito chiariscono che è onere del contribuente dimostrare che si tratti effettivamente di un cliente di notevole importanza la cui perdita arrecherebbe grave danno alla gestione aziendale: onere a cui non ha assolto, nel caso di specie, la Società ricorrente.

A tal proposito, si legge nella sentenza in commento che l’art. 101, comma 5, D.P.R. n. 917/1986, dispone che «le perdite su crediti sono deducibili: "se risultano da elementi certi e precisi”; quello che la norma richiede», continuano i Giudici di prime cure, «è che risulti dimostrata l'inevitabilità della perdita e che, dunque, o risulti dimostrato l'esperimento, da parte dell'imprenditore, di ogni possibile azione, giudiziale o stragiudiziale, per il recupero del credito, o, nel caso di rinuncia allo stesso, che la rinuncia risulti essere, nell'ambito della gestione dell'impresa, come il male minore:
-per il probabile costo dell'azione in rapporto all'ammontare e/o tipologia del credito,
-per le ipotizzabili possibilità di recupero
-per altri motivi che però devono essere sempre supportati dalla ragionevolezza nell’ambito di una proficua gestione dell’impresa».Alla luce di tali chiarimenti, i Giudici del merito concludono sostenendo che debba qualificarsi come elemento certo e preciso, tale da legittimare la deducibilità di una perdita su crediti, «la rinuncia al credito per timore di perdere l'importante cliente verso cui il credito è vantato, ma è onere dell'imprenditore e, dunque della ricorrente in questa sede, dimostrare che il cliente de quo è per lui un cliente importante, la cui perdita arrecherebbe all'impresa un danno maggiore di quello della perdita del credito; onere della prova che, nella fattispecie, la ricorrente non ha adempiuto.

Le sue doglianze sono, pertanto, infondate ed il rilievo appare legittimo.

(Commissione tributaria provinciale Reggio Emilia, Sentenza, Sez. I, 14/06/2010, n. 95)


Fonte: IPSOA

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