Non è ammissibile la sospensiva cautelare della sentenza di secondo grado richiesta con il ricorso in Cassazione. Con la sentenza n. 21121 del 13 ottobre scorso, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha ribadito il suo tradizionale orientamento avverso alla praticabilità di tutela cautelare favorevole al contribuente dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado. Tale soluzione viene ritenuta congrua alle norme vigenti (art. 49 e 68, D.Lgs. n. 546/1992) e non irragionevole, essendo al contrario ragionevole che di tutela cautelare il contribuente goda fino alla pronuncia di una sentenza di merito.

Sotto il primo profilo l’argomento è, come noto, che l’art. 49 del decreto sul contenzioso tributario esclude l’applicazione a tale processo della norma (si tratta dell’art. 337 c.p.c., che a sua volta rinvia all’art. 373 c.p.c. in materia di sospensione della sentenza di secondo grado, pendente il ricorso per cassazione). Per vero tale questione viene liquidata dalla Corte un po’ sbrigativamente, se si tiene conto di quanto sta avvenendo nell’ordinamento tributario. Da un lato la Corte Costituzionale (sentenza n. 21/2010) ha finora ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa a tale preclusione di tutela.

Tale orientamento però germina su questioni poste con riguardo alla legittimità costituzionale dell’art. 49 del decreto sul contenzioso e con riguardo alla possibilità di sospendere l’efficacia delle sentenze.

E’ da domandarsi se non sarebbe invece più correttamente posta la questione quanto alla pretesa illegittimità del sistema che non prevede la possibile sospensione del provvedimento impugnato: in effetti è dell'esecuzione di esso che si tratta e la norma di dubbia legittimità appare allora quella di cui all’art. 47, D.Lgs. n. 546/1992.

E’ ragionevole ritenere che la questione così impostata potrebbe avere una diversa considerazione da parte della Corte Costituzionale.

Ciò per tacere di notizie a tenore delle quali il legislatore sarebbe comunque in procinto di riformare proprio sul punto l’art. 47 citato.

Per altro verso, va rilevato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 281/2010 (si rinvia a M.Villani, "", il Quotidiano IPSOA del 27 luglio 2010), resa in materia non tributaria ma previdenziale, ha già dichiarato incostituzionale una norma che prevedeva dei limiti di durata alla tutela cautelare di chi agisce in giudizio, opinando che tali limiti vadano scrutinati nella loro ragionevolezza, potendo, se incongrui, determinare lesione del diritto di difesa e anche del principio di ragionevole durata del processo.

Quest’ultimo implica anche che i limiti alla copertura offerta alle parti dalle garanzie processuali non siano parametrati a un processo irragionevolmente breve.

La tenuta costituzionale del limite della tutela cautelare nel processo tributario è quindi a rischio.

(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 13/10/2010, n. 21121)


Fonte: IPSOA

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