In data 06 aprile 2009 il giudice di pace del tribunale, condanna mia moglie al pagamento delle spese legali non versate al suo legale per una causa di lavoro passata in giudicata.
In data 02 novembre 2010, viene notificata a mia moglie, tramite raccomandata r/r, il precetto di pagamento firmato dall'avvocato in parola, esplicitando che il termine perentorio per ottemperare al pagamento degli oneri da lui reclamati, è di dieci giorni, scaduti detti termini, si procederà ad esecuzione forzata su tutti i beni mobili/immobili, retribuzioni e quant'altro di mia moglie.
A questo punto la domanda nasce spontanea:
Essendo con mia moglie, contestatario di un appartamento, ma in sede di matrimonio si è optato per la separazione dei beni, ed comprovato da documentazione probatoria alla mano (fatture/ricevute) che tutto ciò che ivi compreso all'interno dell'appartamento, risulta essere intestato solo alla mia persona, Vi chiedo se alla visita dell'Ufficiale Giudiziario ci possano essere dei riscontri negativi per i quali, i beni presenti all'interno dell'appartamento di cui sopra, possono essere pignorati. Altresì Vi chiedo se anche l'appartamento stesso, possa essere oggetto di pignoramento.

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 5/11/10 11:38

Il bene immobile in quanto cointestato può essere soggetto a atto giudiziario per la parte di proprietà del coniuge.

In regime di separazione dei beni, ognuno dei due coniugi resta esclusivo proprietario dei beni acquistati durante la vita matrimoniale e conserva la proprietà esclusiva dei beni acquistati prima del matrimonio.

 
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