I giudici di merito hanno ritenuto l'istituzione da parte della società amministrata dall'imputato delle scritture contabili obbligatorie, non rinvenute dalla G.d.F., essendo stato accertato che nel periodo d'imposta ha emesso dodici fatture per prestazioni eseguite a favore di alcuni clienti, presso i quali sono state reperite e che l'imputato non ne era in possesso al momento della verifica fiscale.I giudici di merito hanno ritenuto l'istituzione da parte della società amministrata dall'imputato delle scritture contabili obbligatorie, non rinvenute dalla G.d.F., essendo stato accertato che nel periodo d'imposta ha emesso dodici fatture per prestazioni eseguite a favore di alcuni clienti, presso i quali sono state reperite e che l'imputato non ne era in possesso al momento della verifica fiscale.

La fattispecie criminosa di cui all’art. 4, primo comma lettera b), della legge n. 516/1982 è stata trasfusa, con evidente continuità normativa, in quella prevista dall’art. 10 dal d. lgs. n. 74/ 2000 [Cassazione Sezione III, n. 10873/2001, Rinaldi e altri, RV. 218958], sicché è ancora valido l’orientamento prevalente della Suprema Corte [Cassazione Sezione ifi n. 333211991 n. 3332, Palese, RV. 186657], secondo cui l’occultamento delle scritture contabili che integra gli estremi del delitto contestato può realizzarsi con qualsivoglia modalità e, quindi, con il materiale nascondimento nello stesso posto o in altro luogo rispetto a quello ove i documenti devono essere conservati e con il rifiuto a esibirli.


Inoltre, l’impossibiita di ricostruire il volume di affari o dei redditi deve essere riferita alla situazione interna aziendale sia sotto il proffio contabile che patrimoniale senza che assuma alcuna rilevanza la possibilità in concreto di poter pervenire alla ricostruzione, avvalendosi di elementi e dati raccolti all’esterno e in modo indiretto, perche è sufficiente un’impossibilità relativa [Cassazione Sez. ifi n. 7065/1989, Zeli RV. 181321; Cassazione Sezione 111, 194/1992, Vergassola RV. 188870].

Il reato è configurabile ove ricorra l’impossibilità di ricostruire, sia pure parzialmente, il volume di affari o dei redditi in uno con il dolo specifico di evasione, ma è necessaria la prova dell'istituzione dei documenti contabili e della produzione di reddito e di volume di affari, le cui nozioni sono desumibili rispettivamente dall’art. 8 del d.P.R. n. 917/1986 e dall’art. 20 d.P.R. n.633/ 1972 [Cassazione Sezione ifi n. 786/2002, Russo, RV. 221615].

Nella fattispecie in esame, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto l’istituzione da parte della società amministrata dall’imputato delle scritture contabili obbligatorie, non rinvenute dalla Guardia di Finanza, essendo stato accertato che il predetto nel periodo d’imposta 2007 ha emesso dodici fatture per prestazioni eseguite a favore di alcuni clienti, presso i quali sono state reperite e che l'imputato non ne era in possesso al momento della verifica fiscale.

(Cassazione penale Sentenza 28/10/2010, n. 38224)


Fonte: IPSOA

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