È punibile con la reclusione da sei mesi a due anni chi non versa l`iva dichiarata, se il mancato pagamento si estende oltre il 27 dicembre dell`anno successivo a quello di riferimento. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 38619 del 3 novembre 2010. Il tribunale di Ancona aveva applicato l`indulto nei confronti di un uomo che aveva omesso di versare l`iva dichiarata nell`anno 2005. Così il procuratore generale presso la Corte d`appello della stessa città aveva presentato ricorso affermando l`inapplicabilità di tale beneficio, in quanto il reato si era consumato nel vigore della nuova normativa, la quale prevede, per coloro i quali omettono il pagamento dell`iva, un trattamento sanzionatorio equivalente a quello previsto per il sostituto che non versa le ritenute d`acconto. Accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha chiarito inoltre che "per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo, ma occorre che l`omissione del versamento dell`imposta dovuta si protragga fino al 27 dicembre dell`anno successivo al periodo d`imposta di riferimento"

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