Nel mese di ottobre l’Agenzia per le Onlus ha diramato un documento recante il quadro sintetico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit (ENP), frutto di un tavolo tecnico costituito dalla stessa, dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dall’Organismo italiano della contabilità per definire i principi per la redazione del bilancio di tali enti non sono tenuti all’applicazione di particolari disposizioni di legge in materia.Nel mese di ottobre l’Agenzia per le Onlus ha diramato un documento recante il quadro sintetico per la preparazione e la presentazione del (ENP), frutto di un tavolo tecnico costituito dalla stessa, dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dall’Organismo italiano della contabilità per definire i principi per la redazione del bilancio di tali enti non sono tenuti all’applicazione di particolari disposizioni di legge in materia.

La mancanza di precisi riferimenti normativi in materia contabile rischia, infatti, di rendere la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato della gestione economica degli ENP non comprensibili ai lettori esterni del bilancio, informazioni queste di particolare importanza in quanto esse garantiscono a coloro che supportano tali soggetti di verificare che le risorse messe a loro disposizione siano effettivamente destinate al perseguimento dello scopo istituzionale e gestite correttamente.

Ambito di applicazione

Prima di definire le linee guida per la redazione del bilancio degli ENP, nel documento in commento viene precisati che con tale locuzione si fa riferimento a tutte le organizzazioni la cui attività non è finalizzata a realizzare un lucro oggettivo o soggettivo e che operano in campi di attività sociale di tipo solidaristico.

L’assenza di uno scopo lucrativo non implica, però, l’impossibilità di realizzare un risultato positivo, sebbene questo non possa costituire però il fine ultimo dell’organizzazione.

Postulati di bilancio

La formazione del bilancio, quale strumento di informazione, si basa sui principi contabili i quali si distinguono in principi contabili generali o postulati del bilancio d’esercizio e principi contabili applicati.


Presunzioni contabili

I bilanci devono essere redatti nel presupposto che l’azienda sia in funzionamento e che continui prevedibilmente ad esserlo nel futuro. I proventi e gli oneri devono essere rappresentati nel rendiconto della gestione dell’esercizio in cui essi trovano la loro giustificazione economica. In altri termini, in presenza di prestazioni sinallagmatiche, qualora non sia rinvenibile un ricavo immediato o mediato, la competenza economica dei costi deve essere individuata: a) quando il processo produttivo di beni e servizi è completato; b) quando l’erogazione è avvenuta, ossia si è avuto il passaggio sostanziale delle proprietà. Con particolare riferimento ai contributi e agli altri proventi di natura non corrispettiva, essi devono essere iscritti nel rendiconto di gestione dell’esercizio in cui sono riscossi ovvero in quello in cui il titolo della riscossione ha carattere giuridico. Le organizzazioni di minori dimensioni possono derogare al principio di competenza economica, utilizzando il sistema di rilevazione articolato sulle entrate e uscite di cassa.

Clausole generali

Nella preparazione del bilancio occorre tenere in considerazione, con riferimento agli aspetti valutativi dell’informativa, le seguenti finalità:

Esposizione chiaraL’utilizzatore del bilancio deve poter comprendere, senza alcuna ambiguità, la natura ed il contenuto delle poste dello stesso e le modalità di determinazione quantitativa delle medesime. Veridicità Il principio della veridicità mira a garantire la completezza della rappresentazione delle operazioni oggetto di valutazione e l’individuazione delle valutazioni economiche più confacenti alla realtà rappresentata. Correttezza Tale principio si identifica con il rispetto delle tecniche che presiedono la redazione del bilancio. Sistema di responsabilitàL’ENP deve dare prova della propria attenzione alle regole di responsabilità nei confronti della collettività di riferimento, indicando i livelli di efficacia e di efficienza raggiunti. Il rispetto di tali condizioni porta all’adozione continuativa di schemi e prospetti di bilancio strutturati in maniera da fornire la più approfondita informativa comparabile nello spazio e nel tempo.

Principi generali di bilancio

ComprensibilitàIl bilancio deve essere comprensibile sia nella sua sostanze che nella forma. Nella sostanza, il bilancio deve mostrare una chiara e intellegibile imputazione degli elementi delle singole poste. Nella forma il bilancio deve proporre una chiara classificazione delle varie voci, nonché un’esauriente informativa di carattere qualitativo negli appositi documenti. ImparzialitàLe informazioni recate dal bilancio devono essere imparziali, ossia esse non devono orientare le decisioni degli utilizzatori in una decisione divergente rispetto a quella coerente. SignificativitàLe informazioni devono essere in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori, aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti e futuri. Prudenza Tale principio consiste nell’impiego di un grado di cautela nell’esercizio dei giudizi necessari per l’effettuazione delle stime affinché le attività ed i proventi non siano sovrastimati e le passività e gli oneri non siano sottostimati. Prevalenza della sostanza sulla forma La sostanza rappresenta l’essenza nonché la rilevanza economica di un evento. Comparabilità e coerenza Le informazioni recate dal bilancio devono essere comparabili sia in termini spaziali sia temporali. Il bilancio è comprabile nello spazio quando è possibile confrontare i risultati ottenuti da un ENP con quelli di altri ENP. Il bilancio è comprabile nel tempo quando è possibile confrontare i risultati ottenuti dall’ENP con quelli ottenuti dallo stesso in esercizi passati. Veridicità dell’informazione Le informazioni devono essere veritiere ossia verificabili attraverso un’indipendente ricostruzione del procedimento contabile. Annualità Tale principio stabilisce il vincolo delle operazioni ad un esercizio annuale, in modo da agevolare il controllo dell’attività dell’ente. Principio del costo Il criterio di valutazione più comunemente adottato è quello del costo storico. Esso viene comunemente combinato con altri criteri.

Nella parte finale del documento in commento vengono illustrati i criteri di valutazione, i quali possono essere individuati nei seguenti:

Costo storico Le attività sono iscritte in bilancio all’effettivo costo di acquisto o di produzione; le passività al valore effettivamente ricevuto quale controprestazione. Costo corrente Le attività sono iscritte al valore che bisognerebbe corrispondere se fossero acquistate al momento attuale e le passività sono iscritte all’imposto che di dovrebbe versare per estinguere l’obbligazione al momento attuale. Presunto valore di realizzo Le attività sono iscritte al valore monetario che si potrebbe ottenere dalla loro vendita o realizzo e le passività sono iscritte all’importo monetario che si dovrebbe versare per estinguere l’obbligazione, nel corso del normale svolgimento dell’attività aziendale. Valore attuale Le attività sono iscritte al valore attualizzato dei flussi finanziari futuri in entrata che il fattore produttivo si prevede possa generare, in condizioni di normale funzionamento e le passività al valore attualizzato dei flussi finanziari futuri in uscita che si prevede debbano essere versati per estinguere l’obbligazione, in condizioni di normale funzionamento. Fair value E’ il valore al quale i beni o i servizi erogati possono essere scambiati da parti consapevoli e disponibili nell’ambito di uno scambio paritario.



Fonte: IPSOA

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