Le maggiori imposte versate dal contribuente che ha subito l’imposizione Irpef non sull’87,5 per cento ma sul 100 per cento del trattamento pensionistico integrativo erogato dall’INPS – limitatamente alla quota maturata fino al 31 dicembre 2000 – assumono la natura di indebito, con corrispondente diritto al rimborso, laddove al contribuente non sia più consentito, per decorrenza del relativo termine, presentare una dichiarazione correttiva con esito a sé favorevole. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate.

risoluzione n. 93/e del 24 settembre 2010


Fonte: Min.Finanze

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