Chi ha usufruito della rideterminazione del valore di un terreno e ha versato le prime rate dell'imposta sostitutiva, può, sulla base di una successiva norma agevolativa, procedere a una nuova perizia giurata di stima del valore del terreno, pagare la relativa imposta sostitutiva e presentare richiesta di rimborso di quanto versato precedentemente. Ciò anche quando la seconda perizia indichi un valore più basso rispetto a quello della prima stima.
E' il chiarimento che arriva con la risoluzione n. 111/E del 22 ottobre, attraverso la quale l'Agenzia delle Entrate risponde all'interrogativo posto dal proprietario di un terreno già rivalutato che, nel frattempo, ha subito una diminuzione di valore.

In sostanza, il contribuente si è rivolto all'Amministrazione finanziaria per sapere se sia possibile ricalcolare il valore del terreno per il quale, attraverso una perizia giurata di stima, aveva già usufruito, con riferimento alla data del 1° gennaio 2008, della rideterminazione del costo di acquisto, provvedendo a versare le prime due rate della relativa imposta sostitutiva del 4%.
Ritiene ora, sulla base di quanto stabilito dalla Finanziaria 2010 (articolo 2, comma 229, della legge 191/2009), di poter far predisporre, entro il 31 ottobre 2010, una nuova perizia giurata di stima del terreno alla data del 1° gennaio 2010 e versare l'imposta sostitutiva calcolata sul nuovo valore. Per quanto riguarda l'imposta dovuta per il valore determinato nel 2008, il contribuente prospetta l'ipotesi di non pagare la terza rata e di chiedere il rimborso delle prime due rate versate.

L'Agenzia ricorda preliminarmente il percorso normativo dell'agevolazione - introdotta per la prima volta dalla Finanziaria 2002 (articolo 7 della legge 448/2001) - che consente ai proprietari di terreni edificabili e con destinazione agricola di rideterminarne il valore di acquisto.
Il valore "rideterminato" è utilizzabile al posto del costo storico per il calcolo della plusvalenza imponibile realizzata in caso di cessione del terreno, a condizione che sia stabilito attraverso una perizia giurata di stima e venga versata l'imposta sostitutiva nella misura del 4% del valore stesso.
Nella prima edizione, l'opportunità riguardava i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2001; successivi interventi normativi hanno permesso di procedere al "ricalcolo" del valore del terreno anche con riferimento ad altri periodi.

Nel caso specifico, il contribuente ha rideterminato il valore del terreno posseduto al 1° gennaio 2008, provvedendo ai necessari adempimenti entro il 30 giugno dello stesso anno.
La Finanziaria 2010 ha reiterato l'agevolazione per i terreni posseduti al 1° gennaio 2010, prevedendo il successivo 31 ottobre come termine ultimo per perfezionare l'operazione.

I tecnici delle Entrate concordano con la soluzione prospettata dall'interessato, riconoscendogli la possibilità di usufruire della rinnovata disposizione agevolativa attraverso una nuova perizia giurata di stima e il versamento della relativa imposta sostitutiva.
Il contribuente, inoltre, non dovrà ultimare il pagamento (terza rata) derivante dalla precedente rideterminazione e potrà chiedere il rimborso di quanto già versato (prime due rate).


Fonte: Agenzia Entrate

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