La Corte di cassazione ha respinto il ricorso proposto contro una sentenza del Tribunale che aveva confermato l’inammissibilità della richiesta di assistenza legale gratuita, in cui il richiedente indicava genericamente di ricevere un sostengo da parte dei familiari. L’istanza di accesso al patrocinio gratuito, che non specifica tutti i redditi, compresi gli aiuti economici ricevuti dai familiari, non può essere accettata. È il contenuto della sentenza 36362/2010 del 12 ottobre.

Secondo i fatti, il ricorrente chiedeva di essere ammesso al patrocinio gratuito per un procedimento penale a suo carico e, nella domanda, aveva dichiarato di percepire un reddito annuo di 1.680 euro e delle somme da parte dei familiari. La richiesta, per la genericità della voce relativa agli importi erogati dai parenti, era stata dichiarata inammissibile con decreto del Gip. Successivamente il Tribunale confermava il decreto rigettando l’opposizione.

Il difensore, nel ricorso in Cassazione, sostiene che nella sentenza di secondo grado il giudice aveva erroneamente applicato la legge che prevede, per l’ammissione al patrocinio gratuito, il calcolo del solo reddito imponibile e non le erogazioni dei parenti (articolo 76, Dpr 115/2002).

La Corte di cassazione rileva, in primo luogo, che la norma sulle condizioni per il diritto alla difesa gratuita (articolo 76, Dpr 115/2002) considera, per la concessione del beneficio, oltre ai redditi imponibili risultanti dall’ultima dichiarazione (che non devono superare 10.628,16 euro) anche quelli esenti dall’Irpef o “soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva”.
Al riguardo, la Suprema corte, si è espressa più volte confermando lo stesso indirizzo interpretativo: nel calcolo confluiscono anche i redditi non assoggettati a imposta, ad esempio quelli illeciti o esenti (Cassazione 45159/2005).
Di conseguenza sono componenti reddituali tutte le somme, non occasionali, percepite dal richiedente.

La Cassazione ricorda, poi, che per poter beneficiare della difesa gratuita, l’istante deve necessariamente indicare, nella richiesta, l’ammontare delle erogazioni percepite (articolo 79, comma 1, lettera c) del Dpr 115/2002), in modo da fornire un quadro certo e completo della sua situazione economica.

Nel caso in esame, il Tribunale aveva respinto l’opposizione alla decisione di primo grado; il ricorrente, infatti, aveva dichiarato genericamente di ricevere degli aiuti economici dai familiari senza, tuttavia, specificarne gli importi.

La Cassazione, di conseguenza, ha ritenuto infondato il ricorso, confermando quanto stabilito dal giudice di merito: l’istanza di patrocinio gratuito deve necessariamente contenere una specifica indicazione di tutte le componenti reddituali, compresi gli aiuti economici ricevuti dai familiari (articolo 79, lettera c) del Dpr 115/2002). Solo l‘accertamento degli effettivi redditi, infatti, giustifica l’addebito delle spese di difesa allo Stato.


Fonte: Agenzia Entrate

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