Il D.L. n. 78/2010 ha stabilito che il soggetto che sia contemporaneamente amministratore e socio operativo in una Srl operante in ambito commerciale o artigiano deve mantenere l’iscrizione obbligatoria sia alla gestione Ivs (Invalidità, vecchia e supersiti) che a quella separata. In tutti i casi va considerato che trattandosi di contributi, questi costituiscono oneri deducibili dal reddito della persona fisica. La deduzione è integrale per i contributi versati dal socio alla gestione Ivs e limitata a 1/3, la quota a carico del percipiente, per i contributi versati dagli amministratori alla gestione separata.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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