Il disposto dell’articolo 186 codice della strada, anche nella formulazione novellata dalla legge numero 120 del 2010, non risulta modificato nella parte in cui impone la confisca obbligatoria del veicolo con il quale è stato commesso il reato (salvo che appartenga a persona estranea al reato). Tale confisca deve continuare ad intendersi quale sanzione penale accessoria.

Il recente intervento legislativo di modifica dell’art. 186 del Codice della Strada (l. 210/2010) ha dato la stura a contrastanti decisioni giurisprudenziali sulla natura del sequestro e della confisca conseguenti all’accertamento del reato.

Taluni Tribunali (Trib. Roma 16 settembre 2010, sezione riesame) hanno ritenuto che il legislatore abbia qualificato inequivocabilmente la confisca in questione come sanzione amministrativa (cfr. artt. 186 e 224-ter C.d.S.. Tale ultimo articolo prevede espressamente l’adozione del sequestro da parte dell’agente od organo accertatore della violazione, e l’irrogazione della confisca da parte del prefetto, una volta ricevuta copia autentica della sentenza o del decreto penale di condanna divenuti irrevocabili), richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 196/2010 che aveva inequivocabilmente conferito alla confisca conseguente all’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, una natura sanzionatoria e meramente repressiva, e non invece preventiva (con conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale del rinvio alla normativa sulle misure di sicurezza di cui all’art. 240 comma 2 c.p., contenuto nell’art. 186 C.d.S.).

La decisione del Tribunale del riesame di Brescia si colloca, invece, nell’alveo del filone giurisprudenziale che ritiene che, pur dopo la modifica, la confisca debba sempre ritenersi come sanzione penale accessoria, escludendo che il sequestro del veicolo e la conseguente confisca, nelle ipotesi di guida in stato di ebbrezza, abbiano esclusivamente natura amministrativa. In questo senso, secondo i giudici bresciani, depone sia la circostanza che la confisca è disposta con la sentenza di condanna ovvero di applicazione di pena (articolo 186, comma 2, lettera c, codice della strada) e che “le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2 bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti” (articolo 186, comma 2 quater, codice della strada), che quella che la confisca del veicolo può essere revocata dal Giudice penale, a seguito dell’esito positivo del lavoro di pubblica utilità (pena sostitutiva della pena detentiva e pecuniaria – articolo 186, comma 9 bis, codice della strada) e della pronuncia di estinzione del reato, il che indica che la confisca prevista dall’articolo 186, comma 2, lettera c, del codice della strada conserva tutti i caratteri di sanzione penale accessoria e non costituisce sanzione amministrativa. Nulla viene quindi innovato, secondo lo stesso Tribunale, in ordine al sequestro preventivo penale, disciplinato dall’articolo 321 codice di procedura penale, i cui presupposti risultano rispettati (perché il bene è suscettibile di confisca obbligatoria e perché comunque la libera disponibilità di esso consentirebbe la reiterazione di analoghe condotte delittuose).

(Tribunale Brescia, Ordinanza 23/09/2010)


Fonte: IPSOA

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