Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono
sia i costi per i lavori edili connessi con l’intervento di risparmio
energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie
per realizzare gli interventi e acquisire la certificazione energetica
richiesta.
In relazione agli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica delle strutture opache e delle finestre, nonché a quelli relativi agli impianti di climatizzazione invernale e di produzione di acqua calda, sono detraibili le seguenti spese:
a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie, attraverso:
■ fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
■ fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
■ demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;
b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso:
■ miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
■ miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso:
■ fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
■ smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.
Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica dell’edificio sono spese detraibili, oltre alle spese professionali, quelle relative alle forniture e alla posa in opera di
materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione, nonché la realizzazione delle opere murarie ad essi collegate.

L’agevolazione per gli interventi che realizzano un risparmio energetico consiste in una detrazione dall’imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull’Irpef che sull’Ires, in misura pari al 55% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010 o, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l’anno solare, fino al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010.
Più specificatamente:
a) per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa (come le persone fisiche, gli enti non commerciali, gli esercenti arti e professioni) sono detraibili le spese per le quali il pagamento è effettuato mediante bonifico bancario o postale entro il 31 dicembre 2010;
b) per i contribuenti titolari di reddito d’impresa, per i quali i lavori sono inerenti all’' esercizio dell’attività commerciale, sono detraibili le spese imputabili nei vari periodi d’imposta fino a quello in corso al 31 dicembre 2010.
Per interventi di risparmio energetico realizzati nel 2007 la detrazione andava ripartita in tre quote annuali di pari importo: la prima riportata nella dichiarazione dei redditi (modello 730 e/o modello Unico) relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e le altre due nei due periodi d’imposta successivi.
Per gli interventi realizzati dal 1° gennaio 2008, la detrazione poteva essere ripartita in un numero di quote annuali, di pari importo, tra tre e dieci, su scelta irrevocabile del contribuente da esprimere all’atto della prima detrazione.
Per gli interventi realizzati dal 1° gennaio 2009, la detrazione deve essere ripartita in cinque quote annuali, di pari importo.

Il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all’unità immobiliare oggetto dell'’intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'’onere da ciascuno effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi condominiali l’ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'’edificio tranne le ipotesi in cui l'’intervento si riferisce all'’intero edificio e non a “parti” di edificio. In quest’ ultimo caso, l'’ammontare massimo deve ritenersi che costituisca il limite complessivo della detrazione, da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.
Gli importi di 100.000 euro, 60.000 euro e 30.000 euro, stabiliti in relazione ai singoli interventi agevolabili, rappresentano infatti il limite massimo del risparmio d’imposta ottenibile mediante la detrazione, e non il limite di spesa.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top