Con tre importanti risoluzioni il ministero dello sviluppo economico chiarisce i requisiti di accesso per le attivita' di commercio di prodotti alimentari e somministrazioni di bevande alla luce del D.Lgs. 59/2010.Risoluzione 23.6.2010 n. 77536

1) Quesito in materia di requisisti professionali per attività itinerante di somministrazione di alimenti e bevande.

Un Comune chiede, se ai fini dell’avvio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in forma itinerante (attività di piadineria ambulante) può essere riconosciuto il possesso del requisito professionale al soggetto che allega alla domanda di rilascio della autorizzazione i seguenti documenti:

1) Dichiarazione di idoneità all’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande;

2) Iscrizione al REC.

Con la risoluzione giugno 23.6.2010 n. 77536, il ministero dello sviluppo economico ritiene che l'aver ottenuto vent'anni fa la dichiarazione di idoneità all'esercizio della somministrazione da parte della camera di commercio competente e la relativa iscrizione al registro degli esercenti il commercio definitivamente (REC - abrogato dal dl 223/2006), permette di ritenere sussistente il requisito professionale necessario per svolgere l'attività di piadineria ambulante.

Risoluzione 8.7.2010 n. 86656

2) Quesito in materia di esercizio di vicinato e requisiti professionali – Interpretazione articoli 65 e 71, 6 comma.

Ai fini dell’avvio di un’attività commerciale di vendita al dettaglio di frutta e verdura, si chiede se a norma dell’articolo 71, 6 comma, lettere a), b), e) del D.Lgs. 59/2010, il diploma di perito agrario possa essere riconosciuto come requisito professionale valido per l’avvio dell’attività o se lo si debba integrare con la frequenza del corso professionale per la somministrazione degli alimenti (art. 71, lettera a) del D.Lgs. 59/2010).

Con la risoluzione 86656 dell'8 luglio, invece, il direttore generale richiamandosi alla circolare 3635/C emanata dal Ministero dello sviluppo economico, riconosce valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie inerenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Pertanto alla luce di quanto il direttore sopra affermato ritiene che «il diploma di scuola media superiore di perito agrario, considerate le materie oggetto del corso di studio, nonché la capacità di formare figure professionali in grado di occuparsi dell'amministrazione di aziende agrarie e zootecniche curandone sia la fase di produzione sia la commercializzazione dei prodotti, possa considerarsi requisito professionale valido».

Risoluzione 22.7.2010 n. 94958

3) Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti del settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande.

Un Comune chiede se un utente in possesso di diploma triennale di qualifica “Addetti alla segreteria d’azienda” conseguito presso un istituto professionale statale per il commercio, nel cui percorso formativo è inclusa la materia merceologica, possa vantare tale titolo per presentare una DIA per l’apertura di un esercizio di vicinato per il commercio di prodotti del settore merceologico alimentare.

Il Direttore generale con la Risoluzione 22.7.2010 n. 94958 precisa quanto segue:

- il conseguimento del diploma, presso un Istituto professionale per il commercio è avvenuto nel 1975, vale a dire 35 anni fa.

Questo significa che il confronto tra le materie di formazione professionale dell’epoca con quelle attualmente previste dagli ordinamenti, non è affatto agevole e deve essere pertanto effettuato con l’elasticità che tale circostanza richiede;

- detto ciò, la materia merceologica e le altre materie, ivi compresa la materia tecnica amministrativa aziendale, prevista nel piano di studi, benché non specificatamente relativa ai soli prodotti alimentari, certamente contenevano all’epoca, nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei percorsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio.

Il Direttore precisa che quanto previsto alla lettera c) del comma 6 dell’articolo 71 del D.Lgs. 59/2010, viene confermato dal punto 11.5 della circolare 3635/C del 6 maggio (Circolare n. 3635/C), ossia che uno dei requisiti per l’esercizio di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare consiste nell’essere in possesso di un diploma di scuola “ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti”.

Questo deve essere letto nel senso che le materie di cui sopra possono essere alternative.

Pertanto, in relazione al quesito proposto, la presenza delle materie “merceologia” e “tecnica amministrativa aziendale” nel corso di studi dell’utente, è condizione sufficiente all’acquisizione del titolo professionale richiesto.

Più complesse, invece, le considerazioni svolge dal Mise nel parere 94958 del 22 luglio che riguardano il diploma triennale di qualifica «addetti alla segreteria d'azienda», soprattutto in relazione al fatto che il quesito proposto riguarda un diploma conseguito nell'anno 1975.

In tal caso, puntualizza il parere, «il confronto tra le materie di formazione professionale dell'epoca con quelle attualmente previste dagli ordinamenti non è affatto agevole e deve pertanto essere effettuato con l'elasticità che tale circostanza richiede».

Il Mise perviene, comunque, alla conclusione che la presenza nell'allora piano di studi di materie come «merceologia» e «tecnica amministrativa aziendale» sia condizione sufficiente all'acquisizione del titolo professionale richiesto.


Fonte: IPSOA

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