L’art. 83-bis della L. 133/2008, modificato dalla L. 163/2010, prevede che le fatture relative a prestazioni di trasporto per conto terzi, devono contenere l’indicazione della parte del corrispettivo relativo al costo del carburante necessario al vettore per l’esecuzione delle prestazioni convenzionate con il committente. Nel caso di mancata indicazione del costo del carburante nella fattura di trasporto si perdono tutte le agevolazioni di natura tributaria, finanziaria e previdenziale per il periodo d’imposta di un anno a carico del committente e del vettore.

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