Una delle questioni che il giudice a quo britannico ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte di giustizia Ue, riguarda l'interpretazione della nozione di campioni (articolo 5, n. 6, della sesta direttiva) e, in particolar modo, se riguardi esclusivamente i beni conferiti in una forma non disponibile nella vendita.

Protagonisti della controversia e oggetto
La controversia in esame vede contrapposte una società britannica che produce e vende registrazioni musicali e l'Amministrazione finanziaria britannica. Oggetto del contendere la domanda rivolta dalla società al Fisco e diretta a ottenere il rimborso di somme erroneamente corrisposte a titolo di Iva nel periodo compreso tra il 1987 ed il 2003 per le copie gratuite di registrazioni musicali fornite a varie persone per promuovere le sue pubblicazioni musicali.
Difatti la società ricorrente ha corrisposto l'Iva per poi successivamente proporre domanda di rimborso motivata dalla asserita incompatibilità tra la normativa nazionale e quella comunitaria. Il riferimento è all'articolo 5, n. 6, della sesta direttiva.

La normativa comunitaria
L'articolo 2 della sesta direttiva dispone che: "sono soggette a Iva: a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale; b) le importazioni di beni".
L'articolo 5, n. 6, della sesta direttiva prevede che: "è assimilato a una cessione a titolo oneroso il prelievo di un bene dalla propria impresa da parte di un soggetto passivo il quale lo destina al proprio uso privato o all'uso del suo personale o lo trasferisce a titolo gratuito o, più generalmente, lo destina a fini estranei alla sua impresa, quando detto bene o gli elementi che lo compongono hanno consentito una deduzione totale o parziale dell'IVA. Tuttavia, i prelievi eseguiti ad uso dell'impresa per effettuare regali di scarso valore e campioni non sono considerati come cessioni a titolo oneroso".

La normativa nazionale
La normativa britannica prevede in sostanza che il trasferimento o la cessione, effettuati a titolo oneroso o gratuito, di beni di una impresa soggetta a tassazione costituiscono una prestazione soggetta a Iva con riserva della distribuzione di regali a fini commerciali e di campioni. L'eccezione è subordinata alla condizione che il valore dei regali non ecceda un determinato importo.

L'intervento della Corte di giustizia
La Corte di giustizia europea è stata chiamata a pronunciarsi in ordine alla nozione di campioni e di regalo di scarso valore al fine di appurare in quale ipotesi trova applicazione l'esenzione ai fini Iva prevista dalla disciplina comunitaria nel caso in cui una società che svolge un'attività di produzione e di vendita di registrazioni musicali (nella fattispecie in esame una società di diritto inglese), per promuovere le nuove registrazioni fornisca copie gratuite di queste ultime negli appositi formati (dischi, cassette e cd) a diversi soggetti in grado di valutare la qualità commerciale della registrazione e influenzare il livello di pubblicità di cui beneficia un artista.

Le valutazioni della Corte
Al riguardo la Corte di giustizia Ue preliminarmente osserva che la disciplina comunitaria non contiene alcuna definizione della nozione di campione. La Corte pertanto effettua una ricostruzione della ratio dell'articolo 5 della Direttiva.
La prima parte di detto articolo 5, n. 6 della Direttiva equipara alcune operazioni per le quali non viene percepito dal soggetto passivo alcun corrispettivo a cessioni di beni e a prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, soggette ad IVA, in ossequio all'articolo 2 della direttiva. In base a giurisprudenza consolidata, lo scopo di detta disposizione consiste nel garantire la parità di trattamento tra il soggetto passivo che prelevi il bene per proprie esigenze private o per quelle del proprio personale ed il consumatore finale che si procuri un bene dello stesso tipo. Difatti, è stato rilevato che la tassazione dei prelievi previsti dall'articolo 5, n. 6, prima frase della direttiva è finalizzata ad evitare che i consumi finali non siano tassati.
La seconda frase dell'articolo 5, n. 6, costituisce una eccezione a tale norma, posto che esclude dalla tassazione i prelievi eseguiti per le esigenze dell'impresa al fine di distribuire regali di scarso valore e campioni.
Pertanto, i termini di cui alla seconda frase dell'articolo 5, n. 6, della sesta direttiva devono essere interpretati restrittivamente in modo da non pregiudicare gli obiettivi palesati dalla prima parte del predetto articolo 5 della sesta direttiva, assicurando nel contempo che l'eccezione relativa ai campioni e ai regali di scarso valore non sia privata del suo effetto utile.

Caratteristiche del prodotto e realtà commerciale
Occorre innanzitutto verificare se la distribuzione dei beni in parola corrisponda alle caratteristiche essenziali comuni ad ogni tipo di campione e, in secondo luogo, esaminare le circostanze specifiche nelle quali detti beni sono forniti da un soggetto passivo.
Con riferimento ai prelievi per distribuire campioni, l'obiettivo proprio dell'eccezione di cui all'articolo 5, n. 6, consiste nel riflettere la realtà commerciale secondo cui la distribuzione di campioni è effettuata al fine di promuovere il prodotto i cui campioni costituiscono esemplari, consentendo la valutazione della qualità del prodotto e la verifica della presenza delle proprietà ricercate da un acquirente, sia esso potenziale o effettivo.

La valutazione dell'eccezione
Inoltre, l'eccezione relativa ai campioni non intende esonerare dall'IVA la cessione dei beni, la cui finalità è quella di soddisfare i bisogni di un consumatore per quanto riguarda il prodotto in questione. Occorre inoltre valutare se la nozione di campione possa essere limitata ai beni distribuiti in una forma normalmente non disponibile nella vendita al pubblico.
L'eccezione di cui al predetto articolo 5 non può consistere nell'esenzione IVA in favore di beni destinati ad un consumo finale diverso da quello inerente alle operazioni di promozione.
Vero è che i beni distribuiti come campione che siano identici al prodotto definitivo pronto ad essere immesso nel mercato, possono costituire oggetto di consumo finale. Tuttavia, tale circostanza non può giustificare la conclusione che solo gli esemplari che differiscono dal prodotto rappresentato riguardino l'eccezione relativa ai campioni, posto che in molti casi, la messa a disposizione di esemplari di questo prodotto nella sua forma definitiva, costituisce un presupposto necessario per il processo di valutazione.
Difatti, per effettuare una valutazione dei beni forniti come campioni, occorre che questi ultimi presentino tutte le caratteristiche essenziali del prodotto nella forma definitiva. Anche nel caso in cui gli esemplari possano presentare tutte le caratteristiche essenziali del prodotto rappresentato, può risultare necessario che gli esemplari corrispondano esattamente al prodotto definitivo, affinché queste caratteristiche possano essere rese note all'acquirente potenziale o effettivo.
Il ragionamento è applicabile al caso in questione. Nell'ipotesi in cui un CD sia messo nella disponibilità di una persona, tale persona può valutare in modo compiuto il valore dello stesso solo se ha la possibilità di ascoltare l'intero contenuto del medesimo CD che sarà distribuito sul mercato.

Le conclusioni della Corte
I giudici comunitari concludono affermando che "un "campione" (articolo 5, n. 6, seconda frase, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE) costituisce un esemplare di un prodotto volto a promuovere le vendite di quest'ultimo e che consente di valutare le caratteristiche e le qualità di questo prodotto senza condurre a un consumo finale diverso da quello inerente a operazioni di promozione. Tale nozione non può essere limitata, in generale, con una normativa nazionale agli esemplari forniti in una forma non disponibile alla vendita o al primo di una serie di esemplari identici distribuiti da un soggetto passivo allo stesso destinatario, senza che detta normativa consenta di tener conto della natura del prodotto rappresentato e del contesto commerciale proprio di ciascuna transazione nel quale tali esemplari sono forniti".


Fonte: Agenzia Entrate

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