Il commercio di giornali periodici (per "periodici" si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n.47), dei quotidiani e dei libri è assoggettato all'aliquota del 4%.
Tale aliquota viene calcolata sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero di copie vendute diminuito dell'80% a titolo di forfettizzazione della resa e per quanto riguarda i libri, nella misura del 70%.
Se ad esempio si vendono 1000 copie, si ipotizza che ne tornino l'80% e cioè 800, pertanto l'iva si applica e si paga solo sulle restanti copie (cioè su 200).
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Il commercio di giornali periodici (per "periodici" si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n.47), dei quotidiani e dei libri è assoggettato all'aliquota del 4%.
Tale aliquota viene calcolata sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero di copie vendute diminuito dell'80% a titolo di forfettizzazione della resa e per quanto riguarda i libri, nella misura del 70%.
Se ad esempio si vendono 1000 copie, si ipotizza che ne tornino l'80% e cioè 800, pertanto l'iva si applica e si paga solo sulle restanti copie (cioè su 200).
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