sono in fase di separazione legale (consensuale) da mio marito e ho due figli minori. il quesito è questo: premesso che mio marito è lavoratore dipendente (insegnante) ed esercita anche la professione di avvocato, ha stabilito che darà 300 euro di mantenimento a me e 250 ad ogni figlio. in totale vivremo con 800 euro al mese ed insiste perchè le spese straordinarie siano comunque affrontate da me al 50%; inoltre i figli resterebbero ad esclusivo carico suo, visto che io non lavoro e percepisce perciò gli assegni familiari per loro. quindi, di fatto, essendo oggettivamente impossibile vivere con questa cifra io e i miei figli saremo mantenuti da mio padre di 81 anni, pensionato statale. desidero capire se io posso mettermi a carico di mio padre visto che abiterò con lui e se posso mettere a carico di mio padre anche i miei figli affinchè possano in futuro percepire la reversibilità della pensione del nonno che, oggettivamente, di fatto li mantiene

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 27/9/10 09:16

La pensione di reversibilità può essere concessa anche ad altri componenti del nucleo familiare quali i nipoti, purchè sussistano i seguenti requisiti:

# se a carico del nonno o della nonna deceduti, sono equiparati ai figli legittimi e legittimati, e quindi inclusi tra i destinatari diretti della pensione ai superstiti;

# nel caso di nipote di età inferiore ai 18 anni, occorre che questo sia stato mantenuto dall'assicurato o dal pensionato deceduto che si trovi in una situazione di bisogno per la quale non sia autosufficiente economicamente.

Nel caso in cui i nipoti non siano orfani, la presenza di uno o di entrambi i genitori non è di ostacolo al riconoscimento della pensione solo nel caso in cui venga dimostrato che nessuno dei genitori è in condizione di provvedere al mantenimento del figlio o dei figli, sia perché essi non svolgono alcuna attività lavorativa sia perché non hanno fonti di reddito (Sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 1999).

 
Top