Non è nulla la consegna della cartella di pagamento, e in genere degli atti tributari, effettuata mediante consegna alla collaboratrice domestica. Non solo. Con sentenza n. 19733 del 17 settembre, la Cassazione ha ritenuto che, in caso di notifica effettuata mediante il servizio postale, non è necessaria la menzione della qualifica del consegnatario nell'avviso di ricevimento, qualora sia provato dal notificante il rapporto tra destinatario e consegnatario dell'atto.

Il caso
Il Comune di Cagliari ha notificato alla contribuente, prima della cartella di pagamento, un avviso di liquidazione Ici presso la sua abitazione, consegnandolo alla signora "x", senza tuttavia indicarne la qualifica nella relata; non si trattava del primo atto ritirato dalla signora che, in occasione di una precedente notifica, aveva dichiarato di essere la sua domestica.

La sentenza
La Cassazione, "quanto al profilo riguardante l'omessa menzione, nell'avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario,…" ha richiamato il principio enunciato nella sentenza 4400/2008, secondo il quale "in tema di contenzioso tributario, è nulla la notifica dell'atto d'appello a mezzo del servizio postale ove nella relazione di notificazione sia indicato solo il nome del consegnatario ma non il suo rapporto con il destinatario, a meno che l'appellante non deduca e dimostri la sussistenza, tra consegnatario e destinatario, di uno dei rapporti richiesti dalla legge per la validità della notificazione (in senso conforme anche Cass. n. 1453 del 09/02/2000)".

A norma degli articoli 156 e 160 del cpc, infatti, il giudice può dichiarare la nullità della notificazione solo se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia e "non anche se la relazione di notificazione non contiene le indicazioni necessarie per dimostrare che tali disposizioni sono state osservate".

Nonostante tali indicazioni siano prescritte dall'articolo 149 cpc e dall'articolo 7, comma 3, della legge 890/1982 per le notifiche postali, la loro inosservanza ovvero la loro omissione - come ha stabilito nel caso in esame la Corte - non può far dichiarare la nullità della notificazione.

Al riguardo, i giudici di legittimità hanno ritenuto che "in mancanza di tali indicazioni l'osservanza delle disposizioni circa la persona alla quale la copia può essere consegnata può… essere dimostrata con ogni mezzo e solo in mancanza di tale prova la notifica potrà essere ritenuta nulla, ma ciò soltanto se il destinatario contesti specificamente che la persona alla quale la copia è stata consegnata non era con lui in alcuno dei rapporti richiesti dalla legge per la validità della notificazione. In caso contrario la sussistenza di tate rapporto deve ritenersi ammessa per non contestazione specifica e quindi non ha bisogno di essere provata".

Osservazioni
La Corte di cassazione interviene ancora sul contenuto della relata di notifica, precisando, questa volta, che non è necessaria l'indicazione della qualifica del consegnatario. Ma a due condizioni: che il soggetto notificante sia comunque in grado di provare, con qualsiasi mezzo, che il rapporto sussistente tra destinatario e consegnatario rientra tra quelli richiesti dalla legge per la validità della notificazione (articolo 139 cpc e articolo 7, comma 2, legge 890/82 per le notifiche postali) e, inoltre, che il destinatario non contesti il rapporto tra lui stesso e il consegnatario.

In proposito, il rapporto tra la contribuente e la sua colf rientra di certo tra le ipotesi previste dall'articolo 139, comma 2, cpc, ben potendo la collaboratrice domestica essere considerata un'addetta alla casa. La norma stabilisce infatti che, quando il destinatario non è rinvenuto, la notifica può essere eseguita mediante consegna della copia dell'atto a una persona diversa, di famiglia o addetta alla casa (o all'ufficio o all'azienda), purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

L'esistenza di tale rapporto va provata, come nel caso in esame, anche mediante la produzione di un ulteriore atto ritirato dalla medesima colf, con indicazione, stavolta, della qualifica di "domestica" della contribuente.

Ciò non basta, tuttavia, a far salva la notifica dell'atto. E' necessario, infatti, che il destinatario non contesti l'esistenza del rapporto con il consegnatario.

La Corte ha più volte affermato che, a prescindere dall'indicazione letterale utilizzata dal notificatore per indicare la qualifica del consegnatario (la qualificazione di "coadiuvante" costituisce un sinonimo di "addetto alla casa" ex articolo 139, Cassazione 16164/2003), incombe sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria (Cassazione 14366/2010) e, in particolare, di allegare e provare l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, ovvero l'occasionalità della presenza nel suo domicilio dello stesso consegnatario (Cassazione 25158/2007), in modo da escludere che in tempi e modi adeguati l'atto possa essere a sua volta recapitato dal consegnatario al destinatario effettivo.

Nel caso di specie, pertanto, la contribuente avrebbe dovuto prima dedurre, e soprattutto dimostrare nel giudizio di merito, che la persona qualificatasi come "domestica" non rivestiva in realtà quella qualifica, o che non aveva il compito di ricevere la posta per poi consegnarla.
Ma così non è stato e, forse, neppure la contestazione sul tipo di rapporto di lavoro tra contribuente e domestica avrebbe potuto intaccare la validità della notifica eseguita ai sensi dell'articolo 139.

Al riguardo la Suprema corte, in una fattispecie in cui il ricorrente aveva sostenuto l'invalidità della notificazione sul presupposto che la consegnataria era una collaboratrice domestica posta alle esclusive dipendenze della moglie e non sue, ha affermato che "la validità della notificazione non può essere contestata sulla base del solo difetto di tale rapporto, essendo invece sufficiente che esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l'atto ricevuto, come si desume dalla generica qualifica di addetto, richiesta dal legislatore" (sezioni unite 793/1999 e ivi Cassazione 9875/1998 per la notifica a un "addetto" all'azienda).

Del resto, proprio la ricezione di più atti per conto del destinatario avrebbe condotto anche il giudice di merito a ritenere la domestica legittimata al ritiro sulla base di un rapporto personale o, comunque, di interessi con la contribuente. Tale relazione avrebbe consentito, infatti, di escludere l'eccezionalità e l'occasionalità della presenza della collaboratrice domestica nella casa della contribuente e, inoltre, avrebbe garantito, secondo un giudizio di normalità, che una volta ricevuto l'atto, questo sarebbe stato consegnato al destinatario.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top